Sostituzione dell’impresa ausiliaria e profili di concreta operatività
Sostituzione dell’impresa ausiliaria e profili di concreta operatività
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Avvalimento – Appalto di servizi – Sostituzione dell’ausiliaria – Perdita dei requisiti – Dichiarazione falsa
Ai sensi dell’art. 89, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la sostituzione dell’ausiliaria è ammessa nel caso in cui il concorrente comunichi tempestivamente la perdita dei requisiti dell’ausiliaria, che però non deve essere imputabile o conoscibile dal concorrente secondo un criterio di diligenza professionale. (1).
Nella fattispecie veniva in rilievo un provvedimento di esclusione dalla gara per il fatto che, in seguito al fallimento della impresa ausiliaria, il concorrente non aveva tempestivamente informato la stazione appaltante, contravvenendo a quanto previsto dalla lex specialis che imponeva di segnalare qualsiasi variazione rispetto a quanto già dichiarato nella prima fase della procedura, anzi addirittura attestando contrariamente al vero che nulla era cambiato.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 4 aprile 2022, n. 2445; sez. V, 25 gennaio 2022, n. 506; 2 dicembre 2021, n. 8043.
Veröffentlichungsjahr:
2025
Sachbereich:
CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, AVVALIMENTO
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten