Validità degli atti processuali in regime PAT

Validità degli atti processuali in regime PAT


Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico – Atto di costituzione in giudizio - Copia digitale per immagini di un atto di costituzione cartaceo – Procura - Copia digitale per immagini della procura conferita, senza attestazione di conformità all’originale – Nullità della costituzione.

 

         In un giudizio sottoposto alla disciplina del processo amministrativo telematico (PAT), è nullo, per mancanza dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, l'atto di costituzione in giudizio allorché: a) sia depositata copia digitale per immagini di un atto di costituzione cartaceo, in violazione dell’art. 136, comma 2 bis, c.p.a. e dell’art. 9, comma 1, d.m. 16 febbraio 2016, n. 40, che prescrivono che gli atti delle parti siano redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale; b) sia depositata copia digitale per immagini della procura conferita, senza attestazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 136, comma 2 ter, c.p.a. e dell’art. 8, comma 2, d.m. 16 febbraio 2016, n. 40 (1) 

 

(1) Ha precisato il Tribunale che: a) la mancanza della firma digitale apposta sull’atto di costituzione impedisce di verificarne la paternità, e cioè che esso provenga dal difensore che ne appare l’autore (cfr. anche l’art. 44, comma 1, c.p.a. con riferimento al ricorso); b) non è possibile, in mancanza della prescritta attestazione, ritenere la conformità all’originale della copia digitale della procura prodotta.  


Anno di pubblicazione:

2017

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, RICORSO primo grado

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri