Rappresentatività delle organizzazioni aspiranti alla nomina di propri rappresentanti nei Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali Caccia

Rappresentatività delle organizzazioni aspiranti alla nomina di propri rappresentanti nei Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali Caccia


   Ai fini dell’individuazione della reale rappresentatività delle organizzazioni aspiranti alla nomina di propri rappresentanti nei Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali Caccia la “maggiore rappresentatività” deve essere declinata non alla stregua di un mero dato numerico basato sulla residenza anagrafica degli iscritti, potendo un siffatto criterio, e specialmente se usato quale unico criterio, rivelarsi fuorviante nella selezione, bensì debba esser riferito a più criteri, oculatamente articolati, che rendano il dato della effettiva e reale rappresentatività dell'organizzazione (1).

 

 

 

(1) La Sezione ha ritenuto non condivisibilità della scelta del solo criterio del numero di associati residenti nell'ambito di riferimento, stante la innegabile ed altrettanto evidente alterazione del confronto selettivo tra le organizzazioni partecipanti, che ha portato alla pressoché totale esclusione dalle rappresentanze dell'appellante (maggiormente rappresentativa della categoria degli agricoltori, ma con meno iscritti residenti nel territorio locale di riferimento), a vantaggio della controinteressata (meno rappresentativa della categoria degli agricoltori, a causa della varietà della sua base associativa, ma con un maggiore “peso” numerico degli iscritti residenti nell'ambito). Una simile svalutazione di un'associazione che persegue in via non solo prioritaria, ma esclusiva, gli interessi degli operatori attivi nel settore agricolo, e la correlata eccessiva valorizzazione di un'associazione che appare dedita a numerose altre attività e che si rivolge statutariamente a soggetti inattivi, pensionati, o addirittura estranei al mondo dell'agricoltura, appare priva di ragionevole fondamento e sostanzialmente finisce per tradire la ratio sottesa alla normativa di riferimento prima richiamata: in essa, infatti, non si trovano riferimenti ad elementi che non siano chiaramente legati al mondo agricolo ed alla relativa attività lavorativa, a partire dai frequenti richiami, anche con termini tecnici, alle colture, per finire con il riferimento all'erogazione di indennizzi per i danni arrecati alle produzioni agricole dall'esercizio dell'attività venatoria. È indubbio ed innegabile che un'attività istruttoria più accorta ed approfondita, da parte dell'Amministrazione regionale, avrebbe agevolmente portato la stessa ad accordare la propria preferenza ad un criterio diverso da quello usato o, come sembra preferibile, ad una pluralità di criteri.

 


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

CACCIA e protezione della fauna

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri