Rapporto fra la corresponsione della indennità di missione erogata dallo Stato italiano e la daily allowance erogata direttamente dall'Unione europea

Rapporto fra la corresponsione della indennità di missione erogata dallo Stato italiano e la daily allowance erogata direttamente dall'Unione europea


Militare, forze armate e di polizia – Trattamento economico - Militari in missioni internazionali originanti da una decisione dell'Unione europea - Indennità di missione erogata dallo Stato italiano e la daily allowance erogata direttamente dall'Unione europea – Cumulo – Esclusione.

      Al personale italiano, militare o delle forze di polizia, che prende parte a missioni internazionali originanti da una decisione dell'Unione europea non spetta oltre all’indennità giornaliera nazionale anche l’indennità per diem europea (1).


(1) Ha affermato la Sezione che riconoscere al personale italiano, militare o delle forze di polizia, che prenda parte a missioni internazionali originanti da una decisione dell'Unione europea, oltre all’indennità giornaliera nazionale anche l’indennità per diem europea significherebbe duplicare lo stesso beneficio, considerato che: - nei casi in cui il militare fruisce di vitto ed alloggio gratuiti, verrebbe corrisposta un’indennità per un esborso economico che il militare non sostiene; - nei casi in cui, viceversa, il militare non fruisce di vitto ed alloggio gratuiti, viene erogata un’indennità nazionale maggiorata, proprio per sopperire alle conseguenti spese vive, al cui peso economico intende far fronte l’indennità europea.

Di converso, la Sezione ha osservato che non può ipotizzarsi un’esegesi della normativa di riferimento ispirata dall’applicazione delle disposizioni di legge (dapprima gli artt. 1 e 3, l. n. 642 del 1961, quindi l’art. 1807, comma 2, cod.ord.mil.) stabilite per l’invio di personale militare in missione isolata: la missione singola, invero, espone il personale a costi, disagi e difficoltà ictu oculi superiori a quelle che incontra un militare inviato all’estero nell’ambito di un contingente strutturato (Cons. St., sez. IV, 13 novembre 2018, n. 6387). 

13. Non consta, infine, alcuna disparità di trattamento (peraltro genericamente allegata dall’appellato e non altrimenti specificata dal Tribunale) rispetto ad altre Forze Armate o ad altri Corpi dello Stato (cfr., quanto ai magistrati impegnati nella missione “Eulex Kosovo”, Cons. St., sez. V, 18 luglio 2017, nn. 3531, 3533, 3534, 3535, 3536 e 3537; in tali decisioni questo Consiglio, preso atto che l’Amministrazione della Giustizia non aveva ritenuto di mettere in discussione il cumulo fra l’indennità erogata dalla U.E. e quella liquidata ai sensi dell’art. 1, r.d. n. 941 cit., ha riconosciuto, in applicazione degli artt. 6 e 7 del medesimo decreto, la legittimità della decurtazione dell’indennità di missione nella misura del 50% e, successivamente alla permanenza all’estero per un periodo superiore a 180 giorni, del 75%).

La Sezione ha, peraltro, rilevato in termini generali che: - l’interpretazione e l’applicazione della legge da parte del Giudice è insensibile alla prassi amministrativa;

- l’eventuale applicazione errata della normativa da parte di altre Amministrazioni non fonda il vizio di disparità di trattamento, che, per sua natura, richiede che il trattamento migliore riservato ai dipendenti di tali altre Amministrazioni sia conforme a legge.


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

MILITARE

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri