Il Consiglio di Stato ha disposto incombenti istruttori prima di decidere, in via monocratica, sulla sospensione dell’ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo che ha disposto misure urgenti per l’emergenza Covid-19
Il Consiglio di Stato ha disposto incombenti istruttori prima di decidere, in via monocratica, sulla sospensione dell’ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo che ha disposto misure urgenti per l’emergenza Covid-19
Il Consiglio di Stato ha disposto incombenti istruttori prima di decidere, in via monocratica, sulla sospensione dell’ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo che ha disposto misure urgenti per l’emergenza Covid-19
Covid-19 – Abruzzo – Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 11 del 27 febbraio 2021 – Didattica a distanza – Istanza di sospensione monocratica – Incombenti istruttori – Deposito dei dati relativi al monitoraggio e ai connessi dati scientifici – Necessità.
Al fine del decidere l’istanza di sospensione dell’ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 11 del 27 febbraio 2021, recante misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che disponendo la didattica a distanza preclude al figlio di parte appellante di seguire le lezioni in presenza, nella città di Vasto, è necessario che la Regione depositi i dati relativi al monitoraggio e ai connessi dati scientifici relativi al possibile aggravamento del contagio e dunque ipotetiche misure restrittive presso il Comune di Vasto, non inserito in zona rossa (1).
(1) Con il decreto è stato chiarito che il sistema della delimitazione di zone infra regionali e infra provinciali con specifiche e più forti restrizioni.
In tale quadro, la pura e semplice chiusura di ogni attività scolastica in presenza, anche per zone che sono classificate “arancioni”, potrebbe apparire quale misura generalizzata e dunque non coerente con i richiamati principi di zonizzazione, meglio rispondenti ai canoni di proporzionalità, se applicati a compressioni rilevanti del diritto alla istruzione a fronte del diritto alla salute – che per le zone arancioni appare tutelato anche con la consentita presenza scolastica secondo quanto emerge dalle regole generali dello Stato in materia.
Ha rilevato il decreto che, tuttavia, l’ordinanza impugnata indica “la sottoposizione a monitoraggio” anche del territorio comunale di Vasto, senza che siano conosciuti i presupposti di tale monitoraggio né tantomeno i dati acquisiti, potendosi solo ipotizzare che sia in corso di analisi medico-scientifica anche il fattore di impatto sulla diffusione del contagio ad opera della presenza degli scolari nelle classi.
Anno di pubblicazione:
2021
Materia:
SANITÀ pubblica e sanitari, COVID, Abruzzo
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri