Differenza tra collaboratore di giustizia e testimone di giustizia

Differenza tra collaboratore di giustizia e testimone di giustizia


Collaboratori di giustizia -  Testimoni di giustizia – Differenze.

      A differenza del collaboratore di giustizia, il testimone di giustizia è estraneo alle vicende, oggetto di propalazione (1).

 

(1) Ha chiarito la Sezione che la distinzione tra testimone di giustizia e collaboratore di giustizia, per la consolidata giurisprudenza, risieda nella posizione di estraneità e di terzietà del primo rispetto alle vicende, oggetto di propalazione (Cons. St., sez. III, 29 gennaio 2018, n. 610), e ciò implica una ulteriore valutazione sulla effettiva estraneità del testimone al contesto criminale, come la stessa Commissione centrale di cui all’art. 10 della l. n. 82 del 1991 ha stabilito in via generale con la propria determinazione, in data 30 luglio 2009, nella quale ha dettato i criterî di massima per il riconoscimento dello status di testimone (Cons. St., sez. III, 25 gennaio 2016, n. 218).

Ha ancora precisato la Sezione che nella vicenda in esame, però, al dichiarante era stata negata dalla Commissione centrale di cui all’art. 10,  l. n. 82 del 1991 la qualifica di testimone di giustizia perché egli era stato costretto, sotto pesante minaccia da parte delle associazioni camorristiche, a detenerne le armi nella propria carrozzeria.

Il Consiglio di Stato, nell’annullare il provvedimento della Commissione per carenza di motivazione ed illogicità, ha ritenuto che sarebbe paradossale, e segno di un’intima contraddizione in seno all’ordinamento, che proprio la vittima delle intimidazioni mafiose, subite in un contesto di pesantissima vessazione, fisica e psicologica, e di altissimo rischio per sé e i suoi cari, debba scontare, in sede amministrativa, il “prezzo” di tali violenze con la qualificazione di mero collaboratore di giustizia, che presuppone una volontaria adesione e deliberata contiguità ad un mondo criminale al quale, invece, il testimone di giustizia ha mostrato di ribellarsi mettendo a rischio l’incolumità propria e dei propri familiari.

L’affermata contiguità non occasionale del dichiarante al sodalizio mafioso, necessaria ad affermarne lo status di collaboratore anziché di testimone di giustizia, avrebbe dovuto trovare riscontro non già nelle sue semplici e spontanee dichiarazioni autoaccusatorie rese all’autorità giudiziaria, dalle quali trapela, al contrario, la pesante intimidazione subita da soggetti di notoria caratura delinquenziale, tanto che la sua posizione è stata poi archiviata dal g.i.p. in sede penale, ma da elementi ulteriori che lasciassero ragionevolmente apprezzare la sua consapevole, libera, deliberata, non episodica vicinanza al clan camorristico.


Anno di pubblicazione:

2019

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri