Deposito di ricorso, dopo il 1° gennaio 2017, in copia digitale per immagini di un atto cartaceo sottoscritta con firma digitale

Deposito di ricorso, dopo il 1° gennaio 2017, in copia digitale per immagini di un atto cartaceo sottoscritta con firma digitale


Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico – Ricorso depositato dopo l’1 gennaio 2017 - Copia digitale per immagini di un atto cartaceo sottoscritta con firma digitale – Difformità dagli artt. 136, comma 2 bis, c.p.a. e 9, comma 1, d.m. n. 40 del 2016 – Conseguenza – Nullità del ricorso – Esclusione.

 

          Qualora, in un giudizio sottoposto alla disciplina del processo amministrativo telematico (PAT), il ricorso depositato consista nella copia digitale per immagini di un atto cartaceo, sottoscritta con firma digitale, l’atto depositato risulta difforme dal modello legale delineato dall’art. 136, comma 2 bis, c.p.a. e dall’art. 9, comma 1 d.m. 16 febbraio 2016, n. 40, che prescrivono che gli atti delle parti siano redatti in formato di documento informatico; tale difformità non si traduce però in una nullità, avendo l’atto raggiunto il suo scopo (art. 156, comma 3, c.p.c.), giacché non solo è certa la paternità dell’atto depositato, attribuibile al difensore che lo ha sottoscritto digitalmente ma il ricorso, nel formato depositato, risulta leggibile alle parti e al Collegio, con la conseguenza che non si è verificata alcuna lesione per il diritto di difesa delle parti (1).

 

 (1) Ha chiarito il Tar che il rilievo di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non è volto a tutelare l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma a garantire solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della rilevata violazione (Cass. civ., S.U., 18 aprile 2016, n. 7665).


Anno di pubblicazione:

2017

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, RICORSO primo grado

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri