News UM n. 52/2024. Il rifiuto dello straniero al trasferimento per motivi organizzativi presso altro centro di accoglienza può comportare la revoca delle misure di accoglienza?
News UM n. 52/2024. Il rifiuto dello straniero al trasferimento per motivi organizzativi presso altro centro di accoglienza può comportare la revoca delle misure di accoglienza?
News UM n. 52/2024. Il rifiuto dello straniero al trasferimento per motivi organizzativi presso altro centro di accoglienza può comportare la revoca delle misure di accoglienza?
Deve essere sottoposta alla Corte di giustizia UE la seguente questione pregiudiziale: se l’art. 20 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (nonché i principi enucleati dalle sentenze della Corte di Giustizia del 12 novembre 2019, C-233/2018, e del 1° agosto 2022, C-422/2021) - nella parte in cui esclude che l’Amministrazione dello Stato membro possa disporre la revoca sanzionatoria delle misure di accoglienza, qualora tale determinazione abbia l’effetto di esporre a pregiudizio le esigenze elementari di vita del cittadino straniero richiedente la protezione internazionale e della sua famiglia – osta ad una normativa nazionale che permette la revoca dell’accoglienza in ragione del rifiuto del cittadino straniero di aderire al trasferimento presso altro centro di accoglienza, motivato da oggettive esigenze organizzative, tali comunque da garantire la preservazione delle condizioni di accoglienza equivalenti a quelle già fruite nel centro di provenienza, qualora il rifiuto al trasferimento e la conseguenziale revoca pongano lo straniero nella situazione di non poter fronteggiare le esigenze elementari di vita personali e familiari- News n. 52 del 27 maggio 2024 , (363240kb)
- T.a.r. per la Lombardia, sez. III, ordinanza 5 marzo 2024, n. 625 – Pres. Bignami; Est. Fornataro.
Veröffentlichungsjahr:
2024
Sachbereich:
UNIONE Europea, RINVIO pregiudiziale alla Corte di giustizia UE
STRANIERO, PROTEZIONE internazionale