Unicità del centro decisionale ed esclusione non automatica dalla procedura di gara
Unicità del centro decisionale ed esclusione non automatica dalla procedura di gara
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di lavori – Unicità del centro decisionale – Collegamento tra imprese partecipanti – Esclusione non automatica – Presupposti
La causa di esclusione non automatica prevista dall’articolo 95, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 richiede che la stazione appaltante disponga di indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che un concorrente abbia stipulato accordi con altri operatori economici al fine di falsare la concorrenza e che valuti il concreto impatto delle offerte sulla procedura di gara. (1).
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di lavori – Unicità del centro decisionale – Collegamento tra imprese partecipanti – Esclusione – Valutazione complessiva non atomistica
Con riguardo alla causa di esclusione di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ai fini dell’individuazione dell’unico centro decisionale e del collegamento sostanziale tra le imprese e, pertanto, dell’eventuale alterazione del gioco concorrenziale, i relativi indizi devono essere vagliati non già in una prospettiva atomistica, ma nel loro insieme e letti in una visione complessiva. (2).
In motivazione la sezione ha precisato che non è in discussione l’astratta possibilità della contestuale partecipazione alla stessa gara del consorzio e di un’impresa consorziata, quanto piuttosto l’esistenza di plurimi indizi gravi, precisi e concordanti, circa la sussistenza di un unico centro decisionale, i quali (anche tenendo conto di quanto riscontrato dalla stazione appaltante in ordine al risultato in un'altra gara alla quale avevano preso parte i medesimi operatori) rivelano l’esistenza dell’unicità del centro decisionale e, pertanto, di un concreto rischio di contaminazione delle offerte. Nel caso specifico, la valutazione della stazione appaltante si era basata su diversi indici significativi del collegamento tra imprese partecipanti e della riferibilità delle offerte ad un unico centro decisionale, tra cui le strette relazioni familiari tra esponenti aziendali, il ribasso pressochè analogo offerto dai due operatori e la netta differenza rispetto alla media dei ribassi degli altri concorrenti.
(1) Conformi: T.a.r. per la Sicilia, sez. I, 15 maggio 2025, n. 1067.
in parte: sulla ricostruzione della causa di esclusione in interesse quale fattispecie di pericolo concreto, C.g.a., sez. giur., 15 gennaio 2025, n. 24; Cons. Stato, sez. V, 17 settembre 2024, n. 7607; 6 aprile 2022, n. 2561.
(2) Conformi: Sulla possibilità di desumere indici di collegamento tra imprese dai legami tra i soci e dalle relazioni familiari tra esponenti di imprese concorrenti: T.a.r. per la Liguria, sez. I, 15 aprile 2024, n. 271; Cons. Stato, sez. V, 12 gennaio 2021, n. 393.
Anno di pubblicazione:
2025
Materia:
CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, APPALTO di lavori
CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, APPALTO di servizi
CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, APPALTO di forniture
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri