Farmacie dei servizi: differenza con operatori sanitari accreditati ed uso di locali esterni

Farmacie dei servizi: differenza con operatori sanitari accreditati ed uso di locali esterni


Farmacia – Sanità pubblica e sanitari – Accreditamento – Farmacie dei servizi – Operatori sanitari autorizzati e accreditati – Differenza


Le prestazioni erogate dalle farmacie dei servizi, quale segmento di diretta articolazione del servizio sanitario nazionale, non sono assimilabili a quelle rese dagli operatori sanitari autorizzati ed accreditati, in quanto le farmacie rendono servizi a forte valenza socio-sanitaria, mentre le strutture ambulatoriali sono abilitate all’esercizio di attività sanitarie. (1).
In motivazione la sezione ha tracciato il quadro normativo in materia di “farmacia dei servizi” come segue: i) art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69 con cui il governo è stato delegato ad emanare decreti legislativi finalizzati all’individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell’ambito del servizio sanitario nazionale sulla base di specifici principi e criteri direttivi; ii) decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 che ha definito i nuovi compiti e funzioni assistenziali delle farmacie, individuando i nuovi servizi che le farmacie possono assicurare; iii) legge 30 dicembre 2020, n. 178 e decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52 con cui sono state estese le previsioni di cui al d.lgs. n. 153 del 2009 a seguito della pandemia da covid 19; iv) decreti del Ministero della salute del 16 dicembre 2010 in materia di prestazioni analitiche di prima istanza e di erogazione di specifiche prestazioni professionali da parte delle farmacie e dell’8 luglio 2011 in tema di erogazione da parte delle farmacie, di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale; v) legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) con cui è stata prevista una sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali erogate dalle farmacie dei servizi; vi) decreto del Ministero della salute del 17 maggio 2018 che ha individuato le nove regioni interessate dalla sperimentazione (Piemonte, Lazio, Puglia, Lombardia, Emilia Romagna, Sicilia, Veneto, Umbria e Campania) al fine di misurare i vantaggi che la sanità pubblica può ottenere dalla erogazione dei servizi da parte delle farmacie; vii) legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) che ha esteso la sperimentazione a tutto il 2025.

 

Farmacia – Sanità pubblica e sanitari – Uso di spazi esterni per effettuazione di prestazioni sanitarie – Esclusione


È illegittima la previsione dell’Assessorato della salute della Regione Siciliana, secondo la quale le farmacie possono erogare prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario nell’ambito di locali siti in ambienti esterni e totalmente separati da quelli ove risulta ubicata la sede farmaceutica. (2).
Il T.a.r. ha rilevato che soltanto le prestazioni relative ai vaccini anti sars-cov2 ed antinfluenzali ed ai tamponi possono essere erogate dal farmacista “in aree, locali o strutture anche esterne” ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. e-quater del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.
In motivazione la sezione ha precisato che l’espressione “spazi dedicati e separati dagli altri ambienti” contenuta nel d.m. 16 dicembre 2010 non può che essere riferita a locali interni alla farmacia, atteso che la possibilità di utilizzare spazi esterni alla farmacia per le prestazioni in questione, non trovando alcun riscontro normativo nell’art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 153 del 2009 (al di fuori della tassativa eccezione di cui al comma 2 lett. e-quater, relativa ai vaccini anti sars-cov2 ed antinfluenzali, oltre che ai c.d. tamponi, che possono essere erogati «in aree, locali o strutture anche esterne»), deve ritenersi priva di copertura legislativa, e pertanto insuscettibile di essere introdotta con un atto amministrativo.


(1) Conformi: T.a.r. per la Sicilia, sez. I, 22 aprile 2025, n. 882, n. 883, n. 884, n. 885. Sulla nozione di “farmacia dei servizi” si veda: i) Cons. Stato, sez. II, 4 gennaio 2021, n. 111 con cui è stata evidenziata la profonda trasformazione del ruolo della farmacia dalla tradizionale attività di distribuzione di prodotti farmaceutici ad erogazione di prestazioni e servizi teleologicamente preordinati ad assicurare la somministrazione di interventi connessi con la tutela della salute; ii) Corte cost. 8 luglio 2022, n. 171 e 7 aprile 2017, n. 66 (in Foro it. 2017, I, 1468) con cui si sottolinea che l’attività svolta dalle farmacie non è più ristretta alla distribuzione di farmaci o di prodotti sanitari, ma si estende alla prestazione di servizi.
Corte cost. 8 luglio 2022, n. 171 e Cass. civ., sez. un., 14 dicembre 2023, n. 35092 secondo cui le farmacie rientrano nell’ambito del servizio sanitario nazionale.
in parte: Cass. civ., sez. un., 20 novembre 2020, n. 26496 secondo cui il regime delle farmacie va ricondotto alla materia della tutela della salute, anche se questa collocazione non esclude che alcune delle relative attività possano essere sottoposte alla concorrenza.

(2) Conformi: T.a.r. per la Sicilia, sez. I, 22 aprile 2025, n. 882, n. 883, n. 884, n. 885; T.a.r. per la Campania, sez. I, 14 novembre 2024, n. 6225.


Veröffentlichungsjahr:

2025

Sachbereich:

FARMACIA

SANITÀ pubblica e sanitari

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten