Alcune questioni in tema di interdittive antimafia

Alcune questioni in tema di interdittive antimafia


Misure di prevenzione – Interdittiva e informativa antimafia – Controllo giudiziario – Interferenza tra procedimenti – Indipendenza


L’articolo 34-bis, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) limita la correlazione tra giudizio amministrativo avverso la interdittiva antimafia e la misura preventiva del controllo giudiziario esclusivamente al momento genetico-applicativo di quest’ultima, senza espressamente condizionarne la vigenza alla perdurante pendenza del primo. Pertanto, pur essendovi una loro iniziale implicazione, i due procedimenti possono avere un autonomo sviluppo, anche perché la misura preventiva assolve alla sua funzione preventivo - risanatrice anche laddove il giudizio amministrativo di impugnazione si sia risolto in senso negativo per l’impresa ricorrente. (1).

 

Misure di prevenzione – Interdittiva e informativa antimafia – Atto amministrativo – Comunicazione di avvio del procedimento – Limitazioni – Celerità – Indifferibilità dell'azione amministrativa – Indagini – Segreto investigativo


Anche a seguito della modifica del comma 2-bis dell’articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), per effetto dell’articolo 48 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 - che ha previsto l'obbligo di una tempestiva comunicazione al soggetto interessato di inizio del procedimento di adozione della interdittiva antimafia - permangono significative limitazioni alla partecipazione della parte privata connesse, da un lato, all'esigenza di celerità e indifferibilità dell’azione preventiva, dall'altro, alla necessità di omettere tutti gli elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose ed eventuali indagini coperte da segreto investigativo. (2).

 

Misure di prevenzione – Interdittiva e informativa antimafia – Audizione dell'interessato – Prefetto – Facoltà – Atto amministrativo – Discrezionalità


Ai sensi dell’articolo 93 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), l’audizione del soggetto interessato rappresenta una facoltà del prefetto, rimessa a sue valutazioni prudenziali che risentono degli limiti generali individuati dall’art. 92, comma 2-bis. (3).

 

Misure di prevenzione – Interdittiva e informativa antimafia – Licenziamento di dipendenti – Ingerenza mafiosa – Controllo


Il licenziamento di dipendenti pregiudicati non costituisce sufficiente misura di garanzia di trasparenza e legalità, ove si consideri che l’ingerenza mafiosa può agevolmente persistere tramite forme di pressione e di controllo che prescindono dalla presenza nell’organico della società di soggetti referenti e organici al clan. (4).

 

Misure di prevenzione – Interdittiva e informativa antimafia – Amministrazione giudiziaria – Controllo giudiziario – Interferenza tra procedimenti


La diretta interferenza tra i provvedimenti interdittivi e le misure di cui agli artt. 34 e 34-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) rende del tutto legittimo e comprensibile che il giudice amministrativo, nel valutare tutti gli elementi per apprezzare la sussistenza della infiltrazione, prenda in considerazione - pur nell’osservanza dei limiti cognitori propri del giudizio impugnatorio sull’atto - anche le valutazioni poste dal giudice della prevenzione penale a fondamento del rigetto del controllo giudiziario. (5).


(1) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 23 dicembre 2024, n. 10340; Ad. plen. 13 febbraio 2023, n. 7 e n. 8 (la prima oggetto della News UM n. 40 del 21 marzo 2023), sez. III, 19 maggio 2022, n. 3973;.

(2) Conformi: T.a.r. per il Veneto, sez. I, 3 gennaio 2024, n. 7; Cons. Stato, sez. III, 20 giugno 2022, n. 5026.
Difformi: in parte: Cons. Stato, sez. III, 7 giugno 2024, n. 5099; 23 maggio 2024, n. 4588 secondo cui le deroghe all'obbligo di dare comunicazione di inizio del procedimento vanno circoscritte ai soli casi di effettivo e dimostrato carattere di urgenza nonché ad un quadro fattuale talmente chiaro da rendere siffatta comunicazione solo foriera di una celere definizione del procedimento.

(3) Conformi: T.a.r. per la Campania, sez. I, 8 febbraio 2021, n. 812; T.a.r. per l’Abruzzo, sez. I, 12 maggio 2021, n. 258.

(4) Non risultano precedenti negli esatti termini
(5) Non risultano precedenti negli esatti termini


Veröffentlichungsjahr:

2025

Sachbereich:

MISURE di prevenzione, INTERDITTIVA e informativa antimafia

MISURE di prevenzione

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten