Giudizio di ottemperanza e rinnovazione della scheda valutativa dei militari
Giudizio di ottemperanza e rinnovazione della scheda valutativa dei militari
Militare – Stato giuridico e matricolare – Ufficiali – Documentazione caratteristica – Scheda valutativa – Motivazione – Conformità ai modelli legali – Legittimità.
In materia di redazione della documentazione caratteristica dei militari, il giudizio formulato dai superiori gerarchici con la scheda valutativa di cui all'articolo 1025 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare) è congruamente motivato allorquando sia in rapporto di armonia con i singoli giudizi resi con riferimento a ciascuna delle voci delle qualità considerate. Il documento redatto in conformità ai parametri recati dai modelli e dai moduli stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (regolamento attuativo del codice dell'ordinamento militare) è, per ciò solo, adeguatamente motivato a mente dell’art. 1022, comma 2, c.m. (1).
Militare – Stato giuridico e matricolare – Ufficiali – Documentazione caratteristica – Scheda valutativa – Giudizio sintetico – Legittimità
La scheda valutativa dei militari non deve riportare un elenco analitico di fatti o circostanze relative alla carriera o ai precedenti, ma raccogliere un giudizio sintetico su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi. Pertanto, il giudizio complessivo espresso dal compilatore e dal revisore può essere anche estremamente sintetico, qualora trovi puntuale corrispondenza nelle aggettivazioni che descrivono i singoli elementi elencati nelle parti della scheda afferenti alle qualità fisiche, morali, professionali, culturali e specifiche. (2).
Militare – Stato giuridico e matricolare – Ufficiali – Documentazione caratteristica – Scheda valutativa – Giudicato di annullamento – Vincolo rinnovatorio ad esito libero – Riformulazione della scheda – Impugnazione in sede di ottemperanza – Inammissibilità
Il giudicato di annullamento della scheda valutativa dei militari per difetto di motivazione non priva l’amministrazione della discrezionalità di cui essa è titolare nella redazione dei documenti caratteristici, dovendo essa procedere ad una nuova valutazione attraverso la ricompilazione della scheda valutativa (riformulazione ad esito libero con effetto rinnovatorio) e con integrazione della motivazione. Eventuali profili di illegittimità del nuovo atto possono essere esaminati solo in sede di cognizione nel giudizio proposto per l’annullamento della nuova scheda valutativa. (3).
(1) Conformi: T.r.g.a. Trento, sez. I, 13 settembre 2024, n. 136; Cons. Stato, sez. I, pareri 3 giugno 2024, n. 742; 8 novembre 2021, n. 1703; 20 maggio 2020, n. 923; T.a.r. per la Puglia, Lecce, sez. II, 11 dicembre 2023, n. 1372; T.a.r. per la Sicilia, sez. I, 22 settembre 2023, n. 2835; Cons. Stato, sez. IV, 9 dicembre 2020, n. 7780. Si veda art. 1022, comma 2, c.m. secondo cui: "2. In materia di documentazione personale, gli obblighi di partecipazione procedimentale e di motivazione sono assolti secondo le modalità previste nel presente titolo."
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. I, pareri 3 giugno 2024, n. 742; 8 novembre 2021, n. 1703; 20 maggio 2020, n. 923; T.a.r. per la Campania, sez. VII, 2 maggio 2023, n. 2620; sez. VI, 11 novembre 2022, n. 6982.
(3) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 5 marzo 2021, n. 1892 (sulla possibilità per l’amministrazione di intervenire nei tratti liberi dell’azione amministrativa successivi al giudicato senza, per ciò solo, porsi in contrasto con esso).
Veröffentlichungsjahr:
2025
Sachbereich:
MILITARE
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten