Conferimento di incarichi giudiziari direttivi e semidirettivi: effetto prenotativo della domanda giudiziale

Conferimento di incarichi giudiziari direttivi e semidirettivi: effetto prenotativo della domanda giudiziale


Ordinamento giudiziario - Conferimento incarichi direttivi e semidirettivi - Consiglio superiore della magistratura - Effetto prenotativo della domanda giudiziale - Soccombenza - Esclusione


In base all’articolo 51 del testo unico sulla dirigenza giudiziaria (delibera del consiglio superiore della magistratura, 28 luglio 2015), l’assegnazione di un incarico direttivo e semidirettivo (nella specie, di procuratore generale presso una corte d’appello) determina la decadenza della domanda presentata in precedenza (nella specie, per il conferimento dell’incarico di procuratore generale presso altra corte d’appello), senza che possa assumere rilievo l’effetto “prenotativo” (cioè la conservazione dell’interesse al conseguimento del bene della vita in ragione dell’avvenuta impugnazione del provvedimento che lo ha negato in precedenza) derivante dalla domanda giudiziale proposta in passato, con esito negativo, avverso il provvedimento di nomina di altro soggetto nell’incarico agognato. (1).
L’articolo 51 del testo unico sulla dirigenza giudiziaria del consiglio superiore della magistratura del 28 luglio 2015 prevedeva che “il trasferimento o l’assegnazione per conferimento di nuove funzioni, disposti a domanda dell’interessato, nonché il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura o la conferma fuori dal ruolo in diversa posizione determinano la decadenza di tutte le domande in precedenza presentate”. In motivazione, la sezione ha evidenziato che la previsione di decadenza si fonda sulla necessità di garantire la stabilizzazione delle funzioni direttive e semidirettive al fine di evitare rapidi e inutili avvicendamenti in posizioni che si riflettono sull’organizzazione di interi uffici giudiziari (Cons. Stato, sez. VII, 11 gennaio 2024, n. 379). Analoga previsione è contenuta nell'art. 44 del nuovo testo unico sulla dirigenza giudiziaria approvato dal CSM con delibera del 3 dicembre 2024 in adeguamento della riforma c.d. “Cartabia”.

 

Ordinamento giudiziario - Conferimento incarichi direttivi e semidirettivi - Consiglio superiore della magistratura - Effetto prenotativo della domanda giudiziale - Principio di effettività della tutela giurisdizionale


In applicazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui agli articoli 24 e 111 della Costituzione e in deroga alla previsione di decadenza contenuta nell’articolo 51 del testo unico sulla dirigenza giudiziaria (delibera del consiglio superiore della magistratura, 28 luglio 2015), la parte vincitrice all’esito del giudizio amministrativo può legittimamente invocare l’effetto “prenotativo” (cioè la conservazione dell’interesse al conseguimento del bene della vita in ragione dell’avvenuta impugnazione del provvedimento che lo ha negato in precedenza) derivante dalla proposizione della domanda giudiziale, con conseguente diritto di ottenere la sede agognata in quel giudizio, anche nel caso in cui, nel frattempo, ne abbia chiesta e ottenuta un’altra. Difatti, la necessità di servirsi del processo per ottenere ragione non può tornare in danno della parte che ha ragione. (2).


(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini


Veröffentlichungsjahr:

2025

Sachbereich:

ORDINAMENTO giudiziario, CONFERIMENTO incarichi direttivi, semidirettivi, alternativo

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten