Accesso ai documenti amministrativi e legittimazione passiva
Accesso ai documenti amministrativi e legittimazione passiva
Atto amministrativo – Accesso ai documenti amministrativi – Legittimazione passiva – Competenza – Documento – Indisponibilità di mero fatto – Irrilevanza.
L’amministrazione destinataria dell’esercizio del diritto di accesso deve essere individuata nel soggetto pubblico o privato che, in relazione alla propria attività amministrativa di pubblico interesse, detiene o è comunque tenuta a detenere i documenti amministrativi che ineriscono alla predetta attività. Non è pertanto opponibile al cittadino la circostanza (meramente contingente o fattuale) dell’assenza di documenti presso l’amministrazione interpellata, tutte le volte che i documenti richiesti ineriscono alle competenze proprie della stessa e devono quindi essere da essa detenuti. (1).
Atto amministrativo – Accesso ai documenti amministrativi – Legittimazione passiva – Competenza – Trasferimento.
Sussiste la legittimazione passiva della regione Umbria al rilascio della documentazione relativa all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, originariamente rilasciata dalla provincia, avuto riguardo al trasferimento delle competenze in materia alla regione, in forza della l.reg. 2 aprile 2015, n. 10. (2).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 9 maggio 2014, n. 2379.
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
Veröffentlichungsjahr:
2024
Sachbereich:
ATTO amministrativo, ACCESSO ai documenti
ATTO amministrativo
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten