Sull’applicabilità del silenzio assenso di cui all’art. 17-bis l. n. 241 del 1990 anche al parere reso dalla Soprintendenza e sulla rilevanza dell’utilizzo della posta elettronica certificata tra pubbliche amministrazioni

Sull’applicabilità del silenzio assenso di cui all’art. 17-bis l. n. 241 del 1990 anche al parere reso dalla Soprintendenza e sulla rilevanza dell’utilizzo della posta elettronica certificata tra pubbliche amministrazioni


Beni culturali, paesaggistici e ambientali – Soprintendenza – Autorizzazione paesaggistica – Silenzio assenso – Applicabilità – Posta elettronica non certificata – Rilevanza ostativa – Esclusione.

 

È illegittimo il parere tardivo reso dalla Soprintendenza nell’ambito di un procedimento teso al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, al quale deve infatti considerarsi applicabile il meccanismo del silenzio assenso tra amministrazioni di cui all’art. 17-bis l. n. 241 del 1990, né rilevando in senso contrario la circostanza, di fatto, per cui la richiesta di parere sia stata trasmessa dall’amministrazione procedente ad indirizzo di posta elettronica non certificata, in quanto nessuna norma impone l’utilizzo della posta certificata per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni come desumibile dagli artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’amministrazione digitale). (1)

 

(1) Precedenti conformi: Con riferimento alla prima parte della massima Cons. Stato, sez. IV, 2 ottobre 2023, n. 8610; Cons. Stato, comm. spec., 23 giugno 2016, n. 1640.

Precedenti difformi: Con riferimento alla prima parte della massima Cons. Stato, sez. IV, 7 aprile 2022, n. 2584, sez. I, 28 giugno 2021, n. 1114, sez. IV, 29 marzo 2021, n. 2640, sez. IV, 27 luglio 2020, n. 4765.


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

BENI culturali, paesaggistici e ambientali, SOPRINTENDENZA

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri