Sulla legittimità costituzionale della disciplina regionale siciliana di interpretazione autentica quanto al vincolo di inedificabilità assoluta sulla costa

Sulla legittimità costituzionale della disciplina regionale siciliana di interpretazione autentica quanto al vincolo di inedificabilità assoluta sulla costa


Beni culturali, paesaggistici e ambientali – Vincolo paesaggistico – Inedificabilità assoluta – Sicilia – Retroattività – Questione di legittimità costituzionale
 
È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 3, della legge regionale siciliana 30 aprile 1991, n. 15 – quanto alle parole “devono intendersi” (anziché “sono”); e, comunque, nella parte in cui detto comma 3 estende anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore l'efficacia dell'interpretazione autentica da esso dettata, ossia impone la retroazione del precetto di diretta e immediata efficacia anche nei confronti dei privati delle “disposizioni di cui all’art. 15, prima comma, lett. a, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78” sin dalla data di entrata in vigore di detta legge regionale n. 78 del 1976, anziché dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 15 del 1991 – per travalicamento dei limiti connaturati alla retroattività delle leggi e per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza di cui all’articolo 3, comma 1, e dell’articolo 97, comma 2, della Costituzione, nonché per violazione degli artt. 42, 44 e 47 Cost.; nonché – in via subordinata e condizionatamente all’esegesi che se ne dia – dell’art. 23 (ossia dell’art. 32-33 della legge n. 47 del 1985 per quale recepita in Sicilia), comma 11 (già 10), ultima proposizione, della legge regionale siciliana 10 agosto 1985, n. 37 – laddove tale norma afferma che “restano altresì escluse dalla concessione o autorizzazione in sanatoria le costruzioni eseguite in violazione dell’art. 15, lettera a) della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, ad eccezione di quelle iniziate prima dell’entrata in vigore della medesima legge e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976” – per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza di cui all’art. 3, comma 1, della Costituzione (c.d. eccesso di potere legislativo)(1). 

La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell’Ufficio del massimario.
 
 
(1)    Non risultano precedenti negli esatti termini; analoga questione di legittimità costituzionale è stata proposta con le ordinanze nn. 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363 del 2024. In precedenza, il C.g.a. aveva sempre considerato interpretativa la norma di cui alla l. r. n. 15 del 1991, senza dubitare della sua legittimità costituzionale: C.g.a. n. 171 del 1994, confermata – tra le più recenti – da C.g.a. n. 568 del 2023.

Nel caso di specie, il C.g.a. ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, sotto diversi profili, della norma – finora sempre considerata di interpretazione autentica, e dunque retroattiva – che ha chiarito la portata del vincolo fissato dalla l. r. n. 78 del 1976. Con tale legge era stato fissato, in Sicilia, un vincolo di inedificabilità assoluta dalla battigia fino a 150 metri dalla battigia stessa. Pertanto, per effetto di tale norma, entro la fascia dei 150 metri dalla battigia non può realizzarsi nessuna opera (salvo limitate eccezioni) se non diretta alla fruizione del mare. Tale vincolo sussiste solo se l’area, alla data del 31 dicembre 1976, non fosse già zona A e B poiché prevista in strumenti urbanistici o aventi tutti i requisiti (consacrati in atti ufficiali) delle zone A) e B), come descritte dal d.m. n. 1444/1968. Nel 1991, con la legge n. 15, il legislatore regionale chiarisce – con norma che era sempre stata considerata di interpretazione autentica – che il vincolo in parola non si rivolge solo ai comuni (nel senso che i comuni sono tenuti ad inserirlo nei piani regolatori) ma anche ai privati; sicché, per effetto della suddetta norma, diventano insanabili le case abusive costruite, in prossimità della costa, a partire dal 31 dicembre 1976, anziché a partire dall’entrata in vigore della l. r. n. 15 del 1991. Con l’ordinanza in questione, si dubita della legittimità costituzionale di tale legge, nella parte in cui determina, retroattivamente, tale insanabilità assoluta, ritenendo che la norma non sia, in realtà, di interpretazione autentica ma sostanzialmente innovativa. In particolare, oltre al principio di irretroattività delle leggi, sarebbe violato il principio di ragionevolezza, di proporzionalità, di certezza dei rapporti giuridici; sarebbe irragionevolmente compresso il diritto di proprietà e, determinando il venir meno di una causa di estinzione del reato, risulterebbe violato l’art. 25 Cost.


Veröffentlichungsjahr:

2024

Sachbereich:

BENI culturali, paesaggistici e ambientali

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten