Sulla legittimità dell’interdittiva adottata senza la comunicazione di cui all’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159 del 2011, qualora la p.a. motivi sulle esigenze di celerità del procedimento
Sulla legittimità dell’interdittiva adottata senza la comunicazione di cui all’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159 del 2011, qualora la p.a. motivi sulle esigenze di celerità del procedimento
Sulla legittimità dell’interdittiva adottata senza la comunicazione di cui all’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159 del 2011, qualora la p.a. motivi sulle esigenze di celerità del procedimento
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Interdittiva e informativa antimafia – Partecipazione procedimentale - Limiti
E’ legittima l’interdittiva antimafia, non risultando violato l’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159 del 2011, qualora la p.a. abbia effettivamente ponderato le esigenze di celerità del procedimento in relazione alla gravità degli elementi indizianti e alla non occasionalità dell’agevolazione; fattori, quelli appena elencati, che ad un esame congiunto hanno ragionevolmente indotto a ritenere che una collaborazione procedimentale oltre che inutile fosse verosimilmente pregiudizievole per gli interessi pubblici correlati alle esigenze di prevenzione amministrativa antimafia alla cura delle quali è funzionale il potere esercitato con il provvedimento in esame (1).
Unione europea - Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE – Giudice nazionale di ultima istanza - Obbligo di rinvio – Eccezioni - Interdittiva e informativa antimafia – Partecipazione procedimentale
Il pacifico diritto vivente, anche riconducibile “agli organi giurisdizionali di un medesimo Stato membro”, è condizione sufficiente per rendere flessibile l’obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, e per evitare dunque l’abuso di tale rimedio; in particolare, per giurisprudenza costante, la norma di cui all’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159 del 2011 costituisce un ragionevole punto di equilibrio tra gli interessi in gioco, atteso che la libertà d’impresa non è oggetto di una tutela assoluta: la prevenzione antimafia si fonda su di un valore antagonista rispetto ad essa, che è appunto quello di prevenire infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia (2).
(1) Non risultano precedenti in termini.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. III, n. 1274 del 2024, n. 9357 del 2023, n. 8423 del 2023. Per un serio approfondimento sul tema v. Cons. Stato, sez. IV, n. 2789 del 2024 (oggetto della News UM n. 36 del 17 aprile 2024).
Veröffentlichungsjahr:
2024
Sachbereich:
CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten