Sui limiti del potere di vigilanza e sui termini per i controlli sulla SCIA.
Sui limiti del potere di vigilanza e sui termini per i controlli sulla SCIA.
- Consiglio di Stato, sezione II, 14 ottobre 2026, n. 7516 - Pres. Castriota Scanderbeg, Est. Manzione
Edilizia e urbanistica – Segnalazione certificata di inizio attività – Potere di vigilanza – Limiti – Autotutela – Previa caducazione – Necessità
Il potere di vigilanza di cui all’art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ricomprende gli interventi che esulano dal modello tipologico del titolo utilizzato. Ciò avviene quando la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è presentata per un intervento edilizio sottratto al suo ambito applicativo (nella specie, per una nuova costruzione o in una zona a indiscutibile inedificabilità assoluta). Laddove invece l’intervento sia assistito da una SCIA coerente con tale modello e corredata degli elementi necessari a individuarne l’oggetto, solo la previa caducazione della segnalazione consente di qualificarlo come abusivo e dunque sanzionabile (1).
Edilizia e urbanistica – Segnalazione certificata di inizio attività – Decorso del termine per i controlli – Potere di vigilanza – Esclusione – Annullamento d’ufficio – Necessità
Decorso il termine di trenta giorni per i controlli di cui all’art. 19, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’amministrazione che intenda contestare un intervento conforme a una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) completa della documentazione prescritta, in base a una lettura non immediatamente percepibile delle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico, può reagire soltanto mediante l’annullamento d’ufficio, nell’accezione che esso assume con riguardo alla SCIA, nei limiti di cui all’art. 21-nonies della medesima legge. Non può invece ricorrere al potere di vigilanza fatto salvo dall’art. 19, comma 6-bis, e dall’art. 21, comma 2-bis, della l. n. 241 del 1990, il quale opera senza limiti di tempo solo quando la segnalazione sia inconfigurabile (2).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 9 luglio 2026, n. 5513; 13 gennaio 2015, n. 181; sulla nozione di completezza nel senso di “configurabilità” anche giuridica dell’istanza di permesso di costruire: Cons. Stato, sez. IV, 16 marzo 2026, n. 2179.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 7 novembre 2025, n. 8680; 31 gennaio 2025, n. 762; Corte cost., 13 marzo 2019, n. 45 (in Foro it., 2019, I, 3466, nonchè oggetto di News US n. 35 del 26 marzo 2019).
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
EDILIZIA e urbanistica, CILAS
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri