È illegittima l'attribuzione di un diverso punteggio a un'offerta economica non impugnata. L'annullamento giurisdizionale è sempre limitato al lotto impugnato.

È illegittima l'attribuzione di un diverso punteggio a un'offerta economica non impugnata. L'annullamento giurisdizionale è sempre limitato al lotto impugnato.


Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Offerta economica – Principio della invarianza delle offerte – Lotti (suddivisione in)

 

È illegittima l'applicazione, in sede di riedizione del potere disposta in esecuzione di un giudicato di annullamento parziale, di una diversa formula di attribuzione del punteggio economico correlata al numero delle offerte ammesse, allorché le offerte economiche siano già state cristallizzate da una precedente aggiudicazione definitiva non incisa, in parte qua, dal giudicato di annullamento, in applicazione del principio di invarianza delle offerte di cui all'articolo 95, comma 15, del d.lgs. n. 50 del 2016 (ora trasfuso nell'articolo 108, comma 12, del decreto legislativo n. 36 del 2023). (1).


In motivazione è stato altresì statuito il principio per cui la suddivisione della gara in più lotti autonomi comporta che l'annullamento delle operazioni di esame e di valutazione delle offerte relative ad un singolo lotto non si estende agli altri lotti della medesima procedura, restando l'effetto estensivo dell'annullamento circoscritto alle sole ipotesi in cui il vizio accertato attenga ad un segmento della procedura comune e trasversale a tutti i lotti.


(1) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 5 gennaio 2026, n. 87.


Veröffentlichungsjahr:

2026

Sachbereich:

AUTORITÀ amministrative indipendenti, AUTORITÀ per le garanzie nelle comunicazioni

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten