Sul trattamento ABA per le patologie autistiche e il recepimento da parte del giudice delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Sul trattamento ABA per le patologie autistiche e il recepimento da parte del giudice delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Sul trattamento ABA per le patologie autistiche e il recepimento da parte del giudice delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Sanità pubblica e sanitari – Prestazione sanitaria – Giurisdizione esclusiva – Sussistenza
Appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera c), c.p.a. la richiesta di una specifica prestazione sanitaria a carico del servizio sanitario, nei casi in cui è richiesta l’intermediazione di un provvedimento amministrativo, da rinvenirsi anche nell’omissione provvedimentale dell’amministrazione sulla specifica richiesta di erogazione da parte dell’interessato. (1).
Sanità pubblica e sanitari – Livelli essenziali di assistenza – Disturbi dello spettro autistico – Applied behavior analysis – Inclusione
Il trattamento applied behavior analysis (ABA) per le patologie autistiche rientra tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) a norma dell’articolo 60 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 e delle conseguenti linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità approvate in conferenza unificata ii 10 maggio 2018. (2).
Giustizia amministrativa – Ausiliari del giudice – Consulenza tecnica d’ufficio – Sanità pubblica e sanitari – Applied behavior analysis – Adesione alle conclusioni – Motivazione
In tema di trattamento applied behavior analysis (ABA), il recepimento da parte del giudice delle risultanze della CTU, quale strumento di controllo della valutazioni della p.a., non esige una particolare motivazione – a differenza del caso in cui intenda discostarsi dalle conclusioni e/o del caso di una perizia affetta da evidenti profili di carenza istruttoria o illogicità argomentativa – in ragione del carattere specialistico dell’indagine, implicante la devoluzione al professionista dell’analisi di profili strettamente tecnico-scientifici della controversia, che involge questioni concernenti l'applicazione di regole tecnico-scientifiche particolarmente complesse. (3).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 13 novembre 2024, n. 9130; 25 giugno 2024, n. 5620. Cass. civ., sez. un., 20 gennaio 2022, n. 1781.
(2) Conformi: Cons. Stato, sezione III, 9 luglio 2026, n. 5527; 8 settembre 2025, n. 7234; 25 giugno 2024, n. 5620; 6 ottobre 2023, n. 8708; 23 marzo 2022, n. 2129.
(3) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 3 settembre 2025, n. 7192.
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
SANITÀ pubblica e sanitari
GIUSTIZIA amministrativa, PROCESSO amministrativo
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri