Sulla lesione c.d. "doppiamente ipotetica" e interesse ad impugnare un decreto di individuazione di aree idonee per l'installazione di impianti FER.
Sulla lesione c.d. "doppiamente ipotetica" e interesse ad impugnare un decreto di individuazione di aree idonee per l'installazione di impianti FER.
Sulla lesione c.d. "doppiamente ipotetica" e interesse ad impugnare un decreto di individuazione di aree idonee per l'installazione di impianti FER.
Energia elettrica ed energia in genere – Energia rinnovabile – Aree idonee – Interesse a ricorrere – Pregiudizio doppiamente ipotetico
L’interesse a ricorrere per un pregiudizio dell’interesse legittimo si dice “doppiamente ipotetico” allorquando basato sul duplice presupposto, del tutto eventuale e perciò indimostrato, che la legge regionale comporterà una diversa qualificazione dell’area dove la società intende realizzare il suo progetto e che la nuova e deteriore qualificazione dell’area – scaturita, in tesi, anche dalla mancata predeterminazione di criteri più stringenti da parte del decreto ministeriale impugnato - possa pregiudicare il buon esito del procedimento in corso determinando l’emanazione di un provvedimento negativo. (1).
Il collegio ha premesso che, per quanto attiene all’ammissibilità dell’impugnazione dei regolamenti, secondo la consolidata giurisprudenza, gli atti regolamentari (a cui si affiancano i provvedimenti amministrativi a contenuto generale) non sono immediatamente impugnabili quando la lesione non derivi direttamente da essi, ma dai successivi atti esecutivi, i cui contenuti non siano già preordinati e vincolati dalla fonte regolamentare. I regolamenti risultano, invece, immediatamente impugnabili quando tale vincolo sia configurabile e gli atti da emanare in base al regolamento assumano quindi carattere di mera applicazione delle norme in esso contenute.
Energia elettrica ed energia in genere – Energia rinnovabile – Aree idonee – Azione avverso il silenzio
In materia di azione avverso il silenzio inadempimento dell’amministrazione (artt. 31 e 117 c.p.a.), si ritiene che, di regola, si è al di fuori dei presupposti della suddetta azione quando si sollecita all’amministrazione non una specifica attività provvedimentale, ma l’emanazione di atti amministrativi generali o l’emanazione di atti normativi, sicché vi è impossibilità, in tali casi, di individuare specifici “destinatari” degli atti sollecitati in capo ai quali possa radicarsi una posizione giuridica qualificata e differenziata, definibile come di interesse legittimo. Soltanto eccezionalmente, laddove si possano individuare interessi legittimi differenziati e qualificati, in particolare nelle ipotesi di procedimenti officiosi aventi ad oggetto attività di natura generale programmatoria e pianificatoria dovuta nell’an ma discrezionale nel quomodo e nel quid, è stata affermata l’ammissibilità del rito del silenzio (2).
In motivazione il collegio ha affermato che, in ragione dei principi generali sull’interesse a ricorrere e sull’interesse ad impugnare i regolamenti prima dell’emanazione di un atto applicativo, tenuto conto del tenore delle censure formulate, richiamato, altresì, ai sensi degli artt. 74, comma 1 e 88, comma 2, lett. d) c.p.a. e con valore di precedente giurisprudenziale conforme, la recente pronuncia della Sezione n. 6151 del 30 luglio 2026, si evidenzia l’assenza di un interesse concreto, diretto e, soprattutto, attuale in capo alle imprese di settore, le quali potrebbero non risentire di alcuna conseguenza pregiudizievole nella loro sfera giuridica all’esito dei procedimenti in corso e che conserverebbero, nell’ipotesi in cui invece dovessero subire un diniego causalmente riconducibile alla normativa regolamentare e a quella regionale, la possibilità di censurarne l’illegittimità, impugnandola unitamente all’atto applicativo.
(1) Conformi: Cons. Stato, Sez. II, 23 febbraio 2026, n. 1413; sez. IV, 12 settembre 2023 n. 8277; sez. V, 01 ottobre 2018, n. 5619; sez. V, 13 giugno 2016, n. 2518; sez. IV, 17 marzo 2003, n.1379; sez. V, 27 aprile 1990; n. 379; sez. V, 9 dicembre 1986, n. 601).
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 30 aprile 2025, n. 3652; sez. IV, 17 dicembre 2018, n. 7090; 27 dicembre 2017, n. 6096; sez. V, 9 marzo 2015, n. 1182; sez. IV, 22 giugno 2011, n. 3798; 7 luglio 2009, n. 4351.
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
ENERGIA elettrica ed energia in genere, ENERGIA rinnovabile
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri