Sull'addizionale aeroportuale e le garanzie partecipative.
Sull'addizionale aeroportuale e le garanzie partecipative.
Tributi in genere – Addizionale aereoportuale – Natura giuridica
L'addizionale (aereo)portuale istituita ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 8 dell'art. 43, d.l. 17 maggio 2022, n. 50 ha natura tributaria e non corrispettiva, poiché il relativo prelievo non remunera uno specifico servizio reso all'utenza, ma è destinato al perseguimento di una finalità pubblica di riequilibrio finanziario dei conti comunali. Il collegamento dell'obbligazione all'utilizzo dell'infrastruttura portuale non è sufficiente ad escluderne la natura di tributo, assumendo rilievo decisivo la destinazione del gettito al finanziamento di esigenze generali dell'ente beneficiario. (1).
Nella specie si verte sull'addizionale portuale istituita in relazione al transito per il porto di Salerno. La sezione ha ritenuto che l'addizionale gravante sui passeggeri costituisca un tributo aggiuntivo finalizzato al ripianamento delle casse comunali, con esclusione di qualsiasi rapporto di corrispettività rispetto a singoli servizi resi agli utenti. In motivazione ha precisato che a differenza dei diritti di imbarco portuale: a) non ricorre un rapporto sinallagmatico tra il soggetto passivo dell’addizionale, vettore e i destinatari del gettito; b) né, ancora, la misura dell'addizionale è in alcun modo commisurata al costo di quei servizi.
Tributi in genere – Addizionale aereoportuale – Proporzionalità – Insindacabilità
Non viola il principio di proporzionalità l’addizionale portuale gravante sui passeggeri del trasporto marittimo istituita per concorrere al ripianamento del disavanzo delle casse comunali, qualora la tariffa applicata, nell'ambito della "forbice" individuata dal legislatore, si collochi nella media o nella misura di poco superiore, risultando pertanto insindacabile da parte del giudice amministrativo. (2).
Atto amministrativo – Procedimento in genere – Atti regolamentari e generali – Contraddittorio – Esclusione
Gli operatori economici incisi da un atto regolamentare di disciplina di una misura tributaria, come quello afferente all'addizionale (aereo)portuale, non sono titolari, in assenza di espressa previsione normativa, di una posizione partecipativa qualificata tale da imporre all'amministrazione l'attivazione del contraddittorio procedimentale prima dell'adozione dell'atto, trovando applicazione la disciplina derogatoria di cui all'art. 13 della l. 7 agosto 1990, n. 241. (3).
In motivazione la sezione ha precisato che il Regolamento UE. n. 352 del 2017, nella parte in cui prevede la consultazione degli operatori e dei vettori portuali, si riferisce più propriamente alla "tariffazione mediante diritti d'uso dell'infrastruttura portuale" che presenta natura diversa rispetto all'addizionale aeroportuale.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2025, n. 802; Corte cost., 9 maggio 2024, n. 80.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 31 gennaio 2025, n. 802; cfr anche Cons. Stato, sez. V, 30 maggio 2024, n. 4858 in cui è stato ritenuto violato il principio di proporzionalità per la scelta non motivata della misura prossima alla massima e si è evidenziato il difetto di istruttoria sulla scelta della misura, tra le tante previste dal legislatore, avuto riguardo anche alle ragioni del disavanzo.
(3) Conformi: sulla non applicabilità del contradittorio procedimentale agli atti regolamentari: ex multis, Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 2025, n. 1627.
Veröffentlichungsjahr:
2026
Sachbereich:
TRIBUTI in genere
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten