Sulla competenza regolamentare dei comuni in tema di localizzazione degli impianti di diffusione radiotelevisiva e telefonia mobile.
Sulla competenza regolamentare dei comuni in tema di localizzazione degli impianti di diffusione radiotelevisiva e telefonia mobile.
Sulla competenza regolamentare dei comuni in tema di localizzazione degli impianti di diffusione radiotelevisiva e telefonia mobile.
Comunicazioni telefoniche – Impianto per telefonia mobile – Localizzazione – Potestà regolamentare comunale – Siti sensibili – Distanze minime – Deroga – Legittimità
L’art. 8, comma 6, della l. 22 febbraio 2001, n. 36 attribuisce ai comuni il potere di adottare disposizioni regolamentari finalizzate non solo al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telecomunicazione, ma anche alla minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili specificamente individuati; ne consegue che è legittima la previsione regolamentare che imponga una distanza minima da tali siti, purché la stessa non introduca limiti di esposizione diversi da quelli stabiliti a livello statale, non si traduca in un divieto assoluto o generalizzato e sia comunque derogabile a fronte di specifiche esigenze tecniche o di servizio rappresentate dall'operatore. (1).
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini.
Veröffentlichungsjahr:
2026
Sachbereich:
COMUNICAZIONI (elettroniche, radiofoniche, telefoniche, televisive), IMPIANTO per telefonia mobile
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten