Condono edilizio in Sicilia e ambito di operatività del silenzio-assenso paesaggistico.

Condono edilizio in Sicilia e ambito di operatività del silenzio-assenso paesaggistico.


Edilizia e urbanistica – Condono – Sicilia – Parere paesaggistico – Silenzio assenso – Applicabilità – Presupposti

 

L’art. 17, comma 6, l.reg. Sicilia 16 aprile 2003, n. 4, implicitamente abrogato dalla l.reg. 5 aprile 2011, n. 5, nello stabilire, con riguardo al procedimento di condono edilizio, la formazione del silenzio-assenso in caso di omessa formulazione del parere degli enti di tutela entro i termini ivi stabiliti, non operava esclusivamente con riferimento al procedimento acceleratorio su iniziativa di parte mediante presentazione della perizia giurata, di cui ai commi 1-5 del citato art. 17, ma trovava applicazione in termini generali al subprocedimento consultivo, indipendentemente dal soggetto richiedente il parere (il comune o l'interessato).  (1).


In motivazione il collegio ha richiamato il diverso orientamento, seguito da parte della giurisprudenza di primo grado, volto a circoscrivere l’operatività del silenzio-assenso di cui alla citata disposizione al solo procedimento acceleratorio su iniziativa di parte e per il tramite della presentazione di un’apposita perizia giurata, disciplinato dai commi 1-5 del medesimo art. 17, l.reg. n. 4/2003. A sostegno della propria conclusione, il collegio ha: i) evidenziato come il citato sesto comma non circoscriva il suo perimetro applicativo ai commi precedenti (rispetto ai quali si porrebbe in termini di autonomia), riferendosi invece agli "enti di tutela"; ii) sottolineato la natura dirimente della disciplina transitoria dettata dal citato sesto comma che, nel riferirsi alle "richieste già presentate" alla data di entrata in vigore della legge, ossia quando il procedimento per perizia giurata non era ancora stato introdotto, presupporrebbe una giacenza di richieste formatasi nell’ambito del procedimento ordinario; iii) sottolineato la complessiva ratio acceleratoria sottesa alla l.reg. n. 4 del 2003, che aveva introdotto il silenzio-assenso anche nella disciplina dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria; iv) ribadito l'esigenza di coerenza sistematica, posto che il diverso indirizzo non spiegherebbe le ragioni del trattamento deteriore riservato al modulo ordinario e maggiormente garantito.

 

Edilizia e urbanistica – Condono – Sicilia – Parere paesaggistico – Silenzio assenso – Terzo condono – Esclusione

 

Il meccanismo acceleratorio di formazione del silenzio-assenso disciplinato dall’art. 17, comma 6, l.reg. 16 aprile 2003, n. 4, stante la specialità del procedimento di condono, non è suscettibile di interpretazione estensiva, applicandosi solo al primo e secondo condono edilizio e non anche al terzo, adottato dopo la sua entrata in vigore. (2).




(1) Difformi: T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 31 luglio 2025, n. 2497; T.a.r. per la Sicilia, sez. II, 4 settembre 2023, n. 2695; sez. I, 18 luglio 2023, n. 2366; sez. I, 7 gennaio 2022, n. 23; sez. I, 15 ottobre 2021, n. 2807;

(2) Non risultano precedenti negli esatti termini.


Anno di pubblicazione:

2026

Materia:

EDILIZIA e urbanistica, CONDONO EDILIZIO

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri