Concorrenza, operazione di concentrazione e ritardato invio delle informazioni richieste

Concorrenza, operazione di concentrazione e ritardato invio delle informazioni richieste


Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Concorrenza – Operazioni di concentrazione – Richiesta di informazioni – Ambito applicativo – Fase pre–istruttoria –

 

Con riferimento alle operazioni di concentrazione ai sensi dell’art. 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato può richiedere informazioni ai sensi dell'art. 16-bis della legge n. 287/1990 anche nella fase antecedente all'apertura formale del procedimento istruttorio ex art. 16, comma 4, della medesima legge, essendo tale potere funzionale all'acquisizione degli elementi necessari per valutare l'opportunità dell'avvio del procedimento. (1).



 

Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Concorrenza – Operazioni di concentrazione – Richiesta di informazioni – Ritardato invio delle informazioni richieste – Omissione sanzionabile – Sussiste – Natura dell’illecito

 

Con riferimento alle operazioni di concentrazione, è legittima la sanzione irrogata ai sensi degli artt. 14, comma 5, e 16-bis della legge del 10 ottobre 1990, n. 287, per il ritardato invio delle informazioni richieste dall'Autorità, ove non giustificato e intervenuto dopo la scadenza del termine assegnato, integrando il ritardo ingiustificato un'ipotesi di omissione sanzionabile; trattasi di illecito di pura condotta, che si perfeziona allo spirare del termine assegnato dall'Autorità, a prescindere dagli effetti concretamente prodotti sull'istruttoria. (2).


(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini


Veröffentlichungsjahr:

2026

Sachbereich:

AUTORITÀ amministrative indipendenti, AUTORITÀ garante della concorrenza e del mercato

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten