Sull'inapplicabilità dello scorrimento delle graduatorie alle procedure riservate al personale interno per l'accesso alla qualifica dirigenziale
Sull'inapplicabilità dello scorrimento delle graduatorie alle procedure riservate al personale interno per l'accesso alla qualifica dirigenziale
Sull'inapplicabilità dello scorrimento delle graduatorie alle procedure riservate al personale interno per l'accesso alla qualifica dirigenziale
Impiegato dello Stato e pubblico in genere – Dirigenti – Accesso – Procedura riservata – Natura
Le procedure comparative riservate al personale interno per l’accesso alla dirigenza, previste dall’art. 28, comma 1‑ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ("testo unico del pubblico impiego"), pur caratterizzate da modalità selettive di tipo concorsuale, non sono equiparabili al concorso pubblico, atteso che sono precluse alla generalità dei consociati e limitate ai dipendenti già in servizio; tale differenza ontologica incide sul regime giuridico degli effetti della graduatoria e ne esclude l’assimilazione a quelle concorsuali pubbliche. (1).
Impiegato dello Stato e pubblico in genere – Dirigenti – Accesso qualifica – Procedura riservata – Scorrimento – Inapplicabilità
Il principio dello scorrimento delle graduatorie, previsto dall’art. 35, comma 5 ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ("testo unico del pubblico impiego"), trova applicazione esclusivamente con riferimento alle graduatorie dei concorsi pubblici, quali strumenti idonei a garantire l’accesso dall’esterno secondo i principi di pubblicità, imparzialità e trasparenza, e non si estende alle graduatorie formate all’esito di procedure selettive riservate al personale interno. (2).
Impiegato dello Stato e pubblico in genere – Dirigenti – Accesso qualifica – Procedura riservata – Graduatoria – Efficacia
La graduatoria formata all’esito di procedure comparative riservate al personale interno per l’accesso alla dirigenza ha efficacia limitata alla procedura per la quale è stata formata e non è utilizzabile per la copertura di ulteriori posti successivamente resisi vacanti, non potendo estendersi ad essa il regime tipico delle graduatorie di concorsi pubblici. (3).
Impiegato dello Stato e pubblico in genere – Dirigenti – Accesso qualifica – Procedura riservata – Scorrimento – Inapplicabilità – Motivazione – Esclusione
L’obbligo di motivare la scelta tra scorrimento della graduatoria e indizione di un nuovo concorso sussiste solo in presenza di graduatorie derivanti da concorsi pubblici, mentre non trova applicazione rispetto alle graduatorie originate da procedure riservate al personale interno, in quanto tra tali modalità di reclutamento difetta una omogeneità strutturale idonea a fondare una comparazione giuridicamente rilevante. (4).
Impiegato dello Stato e pubblico in genere – Dirigenti – Accesso – Procedura riservata – Scorrimento – Prassi – Affidamento – Esclusione
La pregressa prassi amministrativa di procedere allo scorrimento di graduatorie relative a procedure riservate non è idonea a ingenerare un legittimo affidamento in capo agli interessati, non potendo un comportamento eventualmente contra legem dell’amministrazione costituire fonte di aspettative giuridicamente tutelate. (5).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2026, n. 2468; 17 luglio 2023, n. 6953.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2026, n. 2468; 17 luglio 2023, n. 6953.
(3) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2026, n. 2468; 17 luglio 2023, n. 6953.
(4) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2026, n. 2468; 17 luglio 2023, n. 6953.
(5) Conformi: Quanto all'inconfigurabilità dell'affidamento per prassi illegittime della pubblica amministrazione: Cass. civ., sez. VI, 9 marzo 2022, n. 7626; Corte giustizia UE, sez. I, 11 aprile 2018, C‑532/16.
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
IMPIEGATO dello Stato e pubblico in genere, DIRIGENTI
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri