Autotutela oltre il termine: la falsa rappresentazione dei fatti rileva solo se accertata in sede penale con sentenza passata in giudicato

Autotutela oltre il termine: la falsa rappresentazione dei fatti rileva solo se accertata in sede penale con sentenza passata in giudicato


Atto amministrativo – Autotutela – Termine – Superamento – False rappresentazioni dei fatti – Giudicato penale – Necessità

 

È illegittimo l'annullamento d'ufficio adottato dopo la scadenza del termine di cui all'art. 21-nonies, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241, ove il falso addebitato al privato istante non sia stato previamente accertato in sede penale con sentenza passata in giudicato, tanto se esso sia consistito in dichiarazioni sostitutive false o mendaci, quanto se sia consistito in una falsa rappresentazione della realtà di fatto (nella specie, titolo edilizio rilasciato per la demolizione e ricostruzione di un rudere). (1).


In motivazione la sezione ha precisato che: i) sul piano dell'interpretazione grammaticale, l'espressione «per effetto di condotte costituenti reato» si riferisce necessariamente ai «provvedimenti amministrativi conseguiti»; ii) solo ove il legislatore avesse pretermesso le parole "per effetto di condotte" sarebbe stato possibile riferire il reato alle sole dichiarazioni sostitutive; iii) poiché il legislatore ha invece inserito tale locuzione, l'unica lettura grammaticalmente corretta è quella per cui possono essere annullati dopo la scadenza del termine soltanto i provvedimenti conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato; iv) ne consegue che il comma 2-bis attribuisce rilievo derogatorio del termine di cui al comma 1 solo rispetto ai provvedimenti conseguiti per effetto di condotte costituenti reato, sia allorché il reato sia consistito nell'aver reso false dichiarazioni sostitutive, sia allorché sia consistito nell'aver fornito all'amministrazione false rappresentazioni; v) sul piano dell'interpretazione sistematica, sarebbe incongruo postulare che il legislatore abbia ristretto l'applicazione della fattispecie più grave – la dichiarazione sostitutiva falsa o mendace – ai soli reati accertati con sentenza definitiva e abbia invece ampliato la rilevanza, agli stessi fini, della fattispecie meno grave – la semplice falsa rappresentazione dei fatti, non asseverata nelle forme del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – a ogni sua manifestazione, prescindendo solo per essa dal previo accertamento definitivo in sede penale; vi) sul piano dell'interpretazione teleologica, l'ordinamento civile appresta un complesso, e costoso, sistema di pubblicità immobiliare, volto a garantire la certezza del commercio giuridico, mediante il quale ogni terzo acquirente è posto in grado di sapere se stia effettivamente comprando a domino quanto dedotto in contratto; vii) tale sistema sarebbe sostanzialmente svuotato di ogni utilità e significato se, al contempo, non fosse assicurata la stabilità dei provvedimenti amministrativi favorevoli, quand'anche illegittimi, quantomeno a beneficio dei terzi acquirenti di buona fede e a titolo oneroso, anche dopo il decorso dei termini stabiliti dall'art. 21-nonies, comma 1, cit.


(1) Conformi: non si segnalano precedenti negli esatti termini.
Difformi: Precedenti difformi: in base a un diffuso indirizzo esegetico, in relazione alla falsa rappresentazione dei fatti il previo accertamento in sede penale con sentenza passata in giudicato non è necessario: ex multis, Cons. Stato, sez. II, 27 aprile 2026, n. 3265; sez. IV, 14 aprile 2026, n. 2973; sez. II, 1° aprile 2026, n. 2665; sez. II, 14 gennaio 2025, n. 222; sez. VI, 16 ottobre 2024, n. 8296; sez. II, 25 marzo 2024, n. 2832; sez. VII, 15 febbraio 2024, n. 1535; sez. IV, 3 aprile 2024, n. 3064; sez. II, 29 marzo 2023, n. 3224; C.g.a., sez. riun., parere 10 marzo 2026, n. 72; sez. giur., 19 gennaio 2026, n. 32 (dalla quale la sentenza in rassegna espressamente si discosta); 23 luglio 2024, n. 585; 5 luglio 2024, n. 467, ove, premesso che la «falsa rappresentazione dei fatti, può essere rilevante al fine di superamento del termine [previsto] anche in assenza di un accertamento giudiziario della falsità, purché questa venga accertata inequivocabilmente dall'Amministrazione con i propri mezzi», si precisa che compete all'amministrazione una approfondita istruttoria avente ad oggetto la difformità tra quanto rappresentato e la realtà, l'assenza di buona fede o errore nella rappresentazione non veritiera e la rilevanza della erronea rappresentazione nella decisione di rilasciare il titolo poi annullato. Si veda altresì Corte cost., 26 giugno 2025, n. 88 (oggetto della News UM n. 62 del 2025), ove si evidenzia che l'eccezione al termine decadenziale introdotta dal comma 2-bis dell'art. 21-nonies cit. «è interpretata dal giudice amministrativo − sulla base del dato testuale costituito dalla disgiunzione "o" e di un argomento teleologico − nel senso che il termine finale non opera tutte le volte in cui si riscontri che il contrasto tra la fattispecie rappresentata e la fattispecie reale sia rimproverabile all'interessato». La sentenza in rassegna riforma T.a.r. per la Sicilia, Catania, n. 488 del 2024.


Veröffentlichungsjahr:

2026

Sachbereich:

ATTO amministrativo, AUTOTUTELA

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten