SCIA alternativa al permesso di costruire: per i vincoli non comunali la conferenza di servizi è obbligatoria
SCIA alternativa al permesso di costruire: per i vincoli non comunali la conferenza di servizi è obbligatoria
SCIA alternativa al permesso di costruire: per i vincoli non comunali la conferenza di servizi è obbligatoria
Edilizia e urbanistica – Segnalazione certificata di inizio attività – Vincoli non di competenza comunale – Conferenza di servizi – Obbligatorietà
È illegittimo il provvedimento con cui il Comune dispone l'archiviazione di una SCIA alternativa al permesso di costruire, presentata senza il preventivo atto di assenso dell'autorità preposta alla tutela di un vincolo non di competenza comunale, poiché in tale ipotesi l'ente locale è tenuto ad indire la conferenza di servizi ai sensi dell'art. 23, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001, senza che possa trovare applicazione l'art. 23-bis del medesimo testo unico, disposizione operante esclusivamente con riferimento alla SCIA ordinaria e nelle sole ipotesi in cui la conferenza di servizi abbia carattere facoltativo. (1).
Il collegio distingue le due fattispecie disciplinate dall'art. 23 del d.P.R. n. 380 del 2001 con riferimento agli interventi realizzabili mediante SCIA alternativa al permesso di costruire ricadenti in aree vincolate. La sentenza evidenzia che, quando il vincolo è di competenza del Comune, anche per delega, la conferenza di servizi ha natura facoltativa; viceversa, qualora il vincolo sia affidato alla competenza di altra Amministrazione, l'ente comunale che riceva una SCIA priva del necessario atto di assenso è tenuto ad attivare obbligatoriamente il modulo procedimentale della conferenza di servizi, senza poter arrestare il procedimento mediante l'archiviazione della segnalazione. Applicando tali principi al caso concreto, il T.a.r. rileva che il vincolo derivante dalla fascia di rispetto stradale è presidiato da ANAS S.p.A., competente a esprimere il parere sulla compatibilità della deroga alle distanze legali con le esigenze di sicurezza della circolazione. Trattandosi, dunque, di un vincolo non comunale, Roma Capitale avrebbe dovuto indire la conferenza di servizi prevista dall'art. 23, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001. Né può trovare applicazione l'art. 23-bis del medesimo testo unico, poiché tale disposizione riguarda esclusivamente la SCIA ordinaria e le sole ipotesi in cui la convocazione della conferenza costituisca una mera facoltà dell'Amministrazione. Resta fermo che la mancanza del preventivo parere dell'autorità preposta al vincolo rende la SCIA inefficace ab origine e impedisce il decorso del termine decadenziale previsto dall'art. 19 della legge n. 241 del 1990.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 17 aprile 2023, n. 3823.
Veröffentlichungsjahr:
2026
Sachbereich:
EDILIZIA e urbanistica, SCIA
EDILIZIA e urbanistica, CILAS
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten