Il criterio del c.d. blocco unitario si applica anche nel nuovo codice dei contratti pubblici

Il criterio del c.d. blocco unitario si applica anche nel nuovo codice dei contratti pubblici


Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Offerte anomale – Criteri di calcolo – Criterio del blocco unitario

 

Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto c.d. sotto soglia con il criterio del prezzo più basso, l’art. 54 del d.lgs. 36/2023 consente alla stazione appaltante di scegliere, alternativamente, uno dei tre metodi di calcolo della soglia di anomalia delle offerte descritti nell’Allegato II.2. Con particolare riferimento al “Metodo A”, il legislatore ha confermato l’operatività del metodo del c.d. taglio delle ali e dei consolidati principi giurisprudenziali formatisi sotto la vigenza della normativa previgente, tra cui anche il criterio del c.d. blocco unitario, enunciato dall’Adunanza Plenaria n. 5 del 2017, in base al quale le offerte di identico ammontare devono essere accantonate sia nel caso in cui si collochino al margine delle ali che al loro interno. Tale criterio, che si contrappone a quello c.d. assoluto, trae origine dal combinato disposto dell’art. 86, comma 1, d.lgs. n. 12 aprile 2006, n.163 con l’art. 121, comma 1, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, il quale costituisce l’esatto antecedente lessicale della clausola oggi racchiusa nella lett. a) del "Metodo A". (1).



 

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Offerte anomale – Metodo di calcolo – Scelta – Espressa imputabilità alla stazione appaltante

 

Nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, l’individuazione del metodo di calcolo della soglia di anomalia, incidendo direttamente sulla determinazione delle offerte da assoggettare a verifica ovvero da escludere automaticamente, costituisce momento essenziale dell’esercizio della discrezionalità tecnico-amministrativa riservata alla stazione appaltante e, pertanto, deve essere espressamente contenuta negli atti di gara o in altro provvedimento riferibile all'amministrazione, ai sensi dell'art. 54, comma 2, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Nel caso in cui sulla piattaforma telematica sia presente una “scheda informativa” contenente l’indicazione del metodo, tuttavia non sorretta da alcuna previa consapevole determinazione dell’amministrazione (derivando, piuttosto, da una mera impostazione di default del sistema informatico), tale indicazione “atipica” non è idonea ad integrare il bando, colmando lacune su aspetti procedurali o tecnici non disciplinati, e non è soggetta ad autonoma impugnazione. (2).



 

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Offerte anomale – Principio di invarianza – Operatività

 

Nelle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici, il principio di invarianza della soglia di anomalia, di cui all'art. 108, comma 12, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, preclude il ricalcolo della soglia per effetto di modifiche incidenti a posteriori sulla platea degli operatori economici legittimamente partecipanti, al fine di evitare impugnazioni meramente strumentali, ma non impedisce al ricorrente di contestare il calcolo delle medie e delle soglie ovvero la non corretta applicazione dei criteri tecnici e matematici previsti dalla lex specialis, al fine di ottenere una nuova determinazione della soglia di anomalia conforme ai parametri normativi. Pertanto, il ricorso diretto a contestare il concreto modus procedendi della commissione nell’effettuare il c.d. taglio delle ali, al fine di individuare la soglia di anomalia, è ammissibile. (3).



 

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Aggiudicazione – Termini – Decorso

 

Nelle procedure per l’affidamento di contratti pubblici, in base al combinato disposto degli articoli 120 cod. proc. amm., nonchè 36, commi 1 e 2, e 90 del dlgs. 31 marzo 2023, n. 36, il termine di trenta giorni per l’impugnazione degli atti di gara decorre dalla ricezione della comunicazione dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 90 ovvero dal momento in cui gli atti sono resi disponibili mediante la piattaforma digitale ai sensi dell’art. 36, poiché solo in tale momento l’operatore economico acquisisce, o è posto in condizione di acquisire, piena conoscenza dell’atto lesivo e dei relativi presupposti. Ne consegue che i verbali di gara, quali atti endoprocedimentali privi di rilevanza definitoria del rapporto giuridico tra amministrazione e privati, non comportano il decorso del termine decadenziale non sono soggetti ad immediata impugnazione. (4).




(1) Conformi: T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 16 febbraio 2026, n. 479.
Difformi: C.g.a., sez. giur., 7 aprile 2026, n. 234, ove si afferma che, laddove la lex specialis di gara rinvii, ai fini della valutazione dell'anomalia delle offerte, all'Allegato II.2, «Metodo A», è da escludersi, sulla base dell'interpretazione letterale della disciplina codicistica, l'adozione del criterio del "blocco unitario", in quanto, a differenza della disciplina dettata dal d.lgs.18 aprile 2016, n. 50, nella formulazione anteriore al d.l. 18 aprile 2019, n. 32, la previsione dell'Allegato impone che le offerte identiche siano considerate «distintamente nei loro singoli valori».

(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
(3) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 5 gennaio 2026, n. 87; T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 16 febbraio 2026, n. 479.

(4) Conformi: T.a.r. per la Sicilia, sez. III, 24 ottobre 2025, n. 2348; 22 dicembre 2025, n. 2900; T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 16 febbraio 2026, n. 479.


Veröffentlichungsjahr:

2026

Sachbereich:

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, OFFERTE anomale

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten