Inconfigurabilità della lottizzazione abusiva per carenza dell’elemento oggettivo
Inconfigurabilità della lottizzazione abusiva per carenza dell’elemento oggettivo
Edilizia e urbanistica – Abuso edilizio – Lottizzazione abusiva materiale – Carenza elemento oggettivo – Esclusione
Per la configurazione della lottizzazione abusiva materiale è necessario che la non esiguità delle opere realizzate determini un incremento del carico insediativo suscettibile di pregiudicare l’attività programmatoria del comune e da ledere il bene giuridico tutelato dall’art. 30 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Si esclude, sul piano oggettivo, la sussistenza di una lottizzazione abusiva materiale qualora concorrano le seguenti circostanze: l’insussistenza di un complesso insediativo unitario, per l’emersione di un modesto numero di edifici sparsi su una vasta area, ciascuno assistito da regolari titoli edilizi e pienamente compatibile con gli indici di zona; la modesta entità, la previa autorizzazione e la conformità alla destinazione del fondo delle opere di urbanizzazione contestate, che le rende inidonee a trasformare la zona in un insediamento urbanizzato. (1).
(1) Conformi: C.g.a., sez. giur., ord. 9 settembre 2025, n. 294; Cons. Stato, sez. VI, 4 novembre 2019, n. 7530
Veröffentlichungsjahr:
2026
Sachbereich:
EDILIZIA e urbanistica, ABUSO EDILIZIO
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten