Condono edilizio: l'effetto sospensivo non si estende ai nuovi abusi né alle trasformazioni sostanziali dei manufatti

Condono edilizio: l'effetto sospensivo non si estende ai nuovi abusi né alle trasformazioni sostanziali dei manufatti


Edilizia e urbanistica – Condono – Procedimenti repressivi – Effetto sospensivo – Limiti

 

La pendenza di un'istanza di condono edilizio sospende l'esercizio dei poteri repressivi dell'amministrazione esclusivamente con riferimento al manufatto e alla consistenza edilizia oggetto della domanda di sanatoria. Tale effetto non si estende né agli ulteriori manufatti abusivi realizzati sul medesimo compendio immobiliare, né agli ampliamenti o alle trasformazioni sostanziali successivamente apportati alle opere condonate, rispetto ai quali l'amministrazione conserva il potere di adottare i provvedimenti repressivi previsti dal d.P.R. n. 380 del 2001. (1).


Il Collegio ricorda che la presentazione dell'istanza di condono impedisce, di regola, l'adozione di provvedimenti repressivi sino alla definizione del procedimento di sanatoria, al fine di evitare che l'attività amministrativa possa vanificare l'eventuale rilascio del titolo in sanatoria. Tale principio, tuttavia, incontra un limite quando, successivamente alla presentazione della domanda, il manufatto sia interessato da ampliamenti o trasformazioni sostanziali eccedenti gli interventi di mera conservazione e manutenzione consentiti nelle more della definizione del condono. Applicando tali principi, il T.a.r. osserva che le istanze di condono riguardavano soltanto una parte delle opere contestate e che, anche con riferimento ai manufatti oggetto delle domande di sanatoria, erano stati realizzati interventi tali da alterarne radicalmente consistenza e caratteristiche originarie, rendendo impossibile l'identificazione dell'assetto edilizio per il quale era stato richiesto il condono. Ne consegue che l'effetto sospensivo previsto dalla legislazione sul condono non può essere invocato per paralizzare l'esercizio del potere repressivo nei confronti delle nuove opere abusive o delle trasformazioni sostanziali dei manufatti originariamente interessati dalla domanda di sanatoria.


(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VII, 20 febbraio 2026, n. 1497; sez. VII, 4 febbraio 2026, n. 860; T.a.r. per il Lazio, sez. II-bis, 20 dicembre 2024, n. 22648


Veröffentlichungsjahr:

2026

Sachbereich:

EDILIZIA e urbanistica, CONDONO EDILIZIO

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten