Sul potere esercitabile dalla regione in sede di dimensionamento scolastico e sul vincolo nascente dal giudicato

Sul potere esercitabile dalla regione in sede di dimensionamento scolastico e sul vincolo nascente dal giudicato


Istruzione pubblica – Dimensionamento della rete scolastica – Regione – Discrezionalità – Sindacato giurisdizionale

 

In materia di dimensionamento della rete scolastica, la regione esercita un potere connotato da ampia discrezionalità programmatoria, con la conseguenza che il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla verifica di profili di manifesta illogicità, irrazionalità, contraddittorietà o travisamento dei fatti, non potendo estendersi alla sostituzione delle valutazioni amministrative, né assumendo carattere decisivo, ai fini del mantenimento dell’autonomia scolastica, il mero dato numerico della popolazione studentesca. (1).


Il comune di Buccino aveva impugnato gli atti della regione Campania sul dimensionamento scolastico, che avevano accorpato l’IC Buccino con l’IC San Gregorio Magno. Il T.a.r. per la Campania aveva dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo e respinto il ricorso per motivi aggiunti. In motivazione la sezione, nel confermare la sentenza del primo giudice, ha precisato che le scelte di dimensionamento implicano una valutazione complessiva e multilivello dell’offerta formativa, nella quale il parametro demografico costituisce elemento necessario ma non determinante, tenuto conto delle ampie e articolate valutazioni che devono assistere i processi di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell’offerta formativa.

 

Giudicato amministrativo – Effetto conformativo

 

Il giudicato amministrativo di annullamento per difetto di motivazione non vincola l’amministrazione nel contenuto finale del provvedimento da adottare in sede di riedizione del potere, imponendo esclusivamente il riesercizio dello stesso con adeguata motivazione, restando impregiudicato l’esito della determinazione finale. (2).


In motivazione la sezione ha dunque confermato la sentenza di prime cure che aveva evidenziato come il precedente giudicato si limitava a censurare la carenza motivazionale, senza incidere sull’an della scelta amministrativa, sicché l’amministrazione poteva legittimamente confermare l’assetto organizzativo previo adeguato apparato motivazionale.


(1) Conformi: Ex multis Cons. Stato, sez. VII, 25 maggio 2025, n. 5511.

(2) Conformi: Ex multis Cons. Stato, sez. V, 15 ottobre 2024, n. 8255, sez. VI, 23 giugno 2023, n. 6197 secondo cui per la delimitazione dell'ambito dell'effetto conformativo del giudicato amministrativo occorre avere riguardo alla tipologia e al numero dei motivi accolti e distinguere le sentenze a effetto vincolante pieno, con le quali l'atto viene annullato per difetto dei presupposti soggettivi o oggettivi o per violazione di termini perentori relativi all'esercizio del potere, da quelle a effetto vincolante strumentale, con le quali l'annullamento per vizi formali (come quelli procedimentali o di mero difetto di motivazione) impone soltanto all'amministrazione di eliminare il vizio dall'atto senza vincolarla in alcun modo nei contenuti.
 


Veröffentlichungsjahr:

2026

Sachbereich:

ISTRUZIONE pubblica

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten