Sulla necessità del piano economico-finanziario approvato quale presupposto dell'aggiornamento tariffario delle concessioni autostradali e sull'obbligo di leale collaborazione del concedente nel procedimento di aggiornamento del piano economico-finanziario

Sulla necessità del piano economico-finanziario approvato quale presupposto dell'aggiornamento tariffario delle concessioni autostradali e sull'obbligo di leale collaborazione del concedente nel procedimento di aggiornamento del piano economico-finanziario


Concessioni amministrative – Concessioni autostradali – Piano economico-finanziario – Aggiornamento tariffario – Presupposto – Obbligo di leale collaborazione del concedente

In materia di concessioni autostradali, l'aggiornamento tariffario annuale per il concessionario il cui piano economico-finanziario risulti scaduto presuppone l'approvazione di un nuovo piano economico-finanziario, in quanto solo all'esito di tale approvazione vengono definiti il quadro degli investimenti nel loro complesso, le direttrici di sviluppo dell'infrastruttura, i parametri di costo nel rispetto della regolazione e i criteri della loro recuperabilità in tariffa, con la conseguenza che, in mancanza del piano approvato, si realizza un ostacolo procedimentale all'aggiornamento tariffario; la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Corte cost., 4 ottobre 2025, n. 147) non ha introdotto rivalutazioni automatiche delle tariffe autostradali avulse dalla regolazione dell'Autorità di regolazione dei trasporti, né ha consentito l'accoglimento automatico di richieste di aggiornamento tariffario in assenza di piano economico-finanziario approvato, bensì ha soltanto imposto lo sblocco del relativo procedimento di aggiornamento, configurando in capo all'ente concedente un vero e proprio obbligo di determinarsi nel merito della proposta presentata dal concessionario. Il concedente che ritenga non sostenibili per l'utenza le variazioni tariffarie prospettate dal concessionario in sede di proposta di aggiornamento del piano economico-finanziario – pur elaborate in coerenza con la regolazione dell'Autorità di regolazione dei trasporti – non può limitarsi a respingere la proposta invitando il solo concessionario a formularne una nuova, ma deve farsi parte attiva nell'indicare soluzioni praticabili e condivisibili, assumendosi la propria quota di responsabilità nelle scelte di propria competenza; il principio di buona fede nelle trattative è bilaterale e comporta l'obbligo di entrambe le parti di tenere atteggiamenti costruttivi e di assumersi la propria parte di responsabilità per il buon esito dell'accordo. (1)

(1) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. VI, 4 maggio 2022, n. 3484; sez. V, ordinanza 16 gennaio 2025, n. 294 (ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale). Corte cost., 4 ottobre 2025, n. 147.


Veröffentlichungsjahr:

2026

Sachbereich:

CONCESSIONI amministrative, CONCESSIONI autostradali

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten