Rigetto degli impegni del professionista per pratiche commerciali scorrette: illegittimo se l'Autorità garante ha trattato diversamente casi analoghi
Rigetto degli impegni del professionista per pratiche commerciali scorrette: illegittimo se l'Autorità garante ha trattato diversamente casi analoghi
Rigetto degli impegni del professionista per pratiche commerciali scorrette: illegittimo se l'Autorità garante ha trattato diversamente casi analoghi
Concorrenza – Pratiche commerciali scorrette – Impegni – Discrezionalità amministrativa – Sindacato giurisdizionale – Eccesso di potere – Disparità di trattamento
In materia di pratiche commerciali scorrette, la valutazione circa l’idoneità degli impegni presentati dal professionista ai sensi dell’art. 27, comma 7, del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo) rientra nell’ampia discrezionalità, non solo di natura tecnica, dell’Autorità ma tale discrezionalità, impregiudicate le valutazioni di merito riservate all’amministrazione, resta comunque assoggetata al sindacato del giudice amministrativo che, in particolare attraverso il vizio dell’eccesso di potere, è chiamato a verificare la legittimità dell’esercizio del potere esercitato conformemente ai principi di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale con la conseguenza che il rigetto degli impegni è illegittimo ove dia luogo ad una irragionevole disparità di trattamento con riguardo alle determinazioni assunte dalla medesima Autorità nei confronti di altri operatori economici nell'ambito di procedimenti paralleli relativi a condotte sostanzialmente sovrapponibili. (1).
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
CONCORRENZA, PRATICHE commerciali scorrette
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri