Funzione perequativa della maggiorazione dell'indennità operativa prevista per il personale militare e inestensibilità del giudicato a crediti futuri
Funzione perequativa della maggiorazione dell'indennità operativa prevista per il personale militare e inestensibilità del giudicato a crediti futuri
Funzione perequativa della maggiorazione dell'indennità operativa prevista per il personale militare e inestensibilità del giudicato a crediti futuri
Carabinieri e corpo forestale – Trattamento economico – Maggiorazione dell’indennità di impiego operativo – Funzione perequativa – Ambito di applicazione
Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, la maggiorazione dell’indennità di impiego operativo ha uno specifico scopo perequativo, essendo preordinata ad attenuare la decurtazione reddituale subita dal militare che, in precedenza, percepiva speciali indennità operative di importo superiore a quella di base e che siano successivamente cessati da tali incarichi. Pertanto, ne è esclusa l'applicazione a titolo di "trascinamento" o come ulteriore incremento retributivo per coloro che, dopo l’entrata in vigore del d.P.R. n. 394/1995, continuino a prestare servizio alle stesse condizioni e a percepire l’indennità operativa maggiorata. (1).
Giudicato amministrativo – Effetti – Crediti lavorativi sorti successivamente – Esclusione
Il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile riguarda le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia ma non può essere invocato per estendere l'ambito oggettivo a pretese patrimoniali diverse rispetto a quelle che ne hanno contrassegnato il petitum e la causa petendi. (2).
In applicazione di tale principio la sezione ha aggiunto in motivazione che il giudicato favorevole in ordine al riconoscimento della indennità di cui all'art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 394 del 1995 non può riguardare crediti lavorativi che, essendo fondati su presupposti verificatisi solo successivamente al giudicato medesimo, non solo non sono stati dedotti ma nemmeno erano deducibili.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 11 marzo 2021, n. 2065; 11 luglio 2019, n. 4876; sez. III, 15 ottobre 2013, n. 5018; T.a.r. per il Lazio, sez. II-ter, 30 ottobre 2020, n. 11167.
Difformi: T.a.r. per il Lazio, sez. II-ter, 1 agosto 2012, n. 7108; Cons. Stato, sez. VI, 5 giugno 2007, n. 2979.
(2) Conformi: Cass. civ., sez. III, 11 gennaio 2024, n. 1259.
Veröffentlichungsjahr:
2026
Sachbereich:
CARABINIERI e corpo forestale
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten