Direttive UE senza efficacia diretta, controlimiti e giudice nazionale: limiti alla disapplicazione dopo il vaglio della Corte costituzionale
Direttive UE senza efficacia diretta, controlimiti e giudice nazionale: limiti alla disapplicazione dopo il vaglio della Corte costituzionale
Direttive UE senza efficacia diretta, controlimiti e giudice nazionale: limiti alla disapplicazione dopo il vaglio della Corte costituzionale
Unione europea – Diritto dell’Unione europea e legislazione degli Stati membri – Direttiva UE priva di efficacia diretta – Disapplicazione – Esclusione – Pronuncia della Corte costituzionale – Rinvio pregiudiziale – Controlimiti
Il giudice non può disapplicare la normativa nazionale in ipotesi contrastante con una direttiva UE priva di efficacia diretta, potendo invece attivare il sindacato accentrato di costituzionalità ex artt. 11 e 117 Cost.. Dopo la pronuncia della Corte costituzionale che ha sancito la legittimità della legge nazionale, inoltre, il giudice non può rimettere la questione alla Corte di giustizia UE, perché in tal modo finirebbe per sottoporre a essa un sindacato sulla decisione della Corte costituzionale, in contrasto con i cd. controlimiti. (1).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 18 luglio 2005, n. 4207, ove si è evidenziato che, tra i casi in cui il giudice nazionale di ultima istanza non è tenuto a disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, oltre all'assenza di dubbi interpretativi, cd. atto chiaro, e alla esistenza di una precedente decisione della Corte comunitaria che abbia già risolto il dubbio interpretativo, vi è anche la ipotesi della irrilevanza della questione ai fini della definizione della causa. Ebbene, ad avviso del Consiglio di Stato, in tale ultima ipotesi rientra anche il caso in cui la normativa nazionale risulti così conformata da un pronuncia della Consulta ai sensi dell’art. 134 della Costituzione. Ciò appunto in virtù della teoria costituzionalistica dei cd. controlimiti, quale corollario della cd. tesi dualistica sul rapporto tra ordinamento nazionale e unionale, fondata cioè sulla separazione tra ordinamento comunitario e ordinamento nazionale, i quali, sebbene coordinati e comunicanti, sono ordinamenti autonomi e distinti “secondo la ripartizione di competenza stabilita e garantita dal Trattato” (Corte cost., sent. 170 del 1984). Ne consegue che l'area dei diritti fondamentali e dei principi costituzionali fondamentali costituisce appunto un'insopprimibile “controlimite” alle limitazioni spontaneamente accettate con l'adesione dell'Italia alla UE.
Veröffentlichungsjahr:
2026
Sachbereich:
UNIONE Europea, DIRITTO dell’Unione europea e legislazione degli Stati membri
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten