Sull'ultrattività del mandato ad litem, sul sindacato giurisdizionale relativo alla valutazione dell'offerta tecnica e sull'interpretazione della legge di gara
Sull'ultrattività del mandato ad litem, sul sindacato giurisdizionale relativo alla valutazione dell'offerta tecnica e sull'interpretazione della legge di gara
Sull'ultrattività del mandato ad litem, sul sindacato giurisdizionale relativo alla valutazione dell'offerta tecnica e sull'interpretazione della legge di gara
Giustizia amministrativa – Procura alle liti – Morte della parte – Ultrattività
L’incidenza sul processo degli eventi previsti dall'articolo 299 c.p.c. (morte o perdita di capacità della parte) è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell'ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all'articolo 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata rispetto alle altre parti e al giudice. (1).
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Offerta tecnica – Valutazione – Sindacato giurisdizionale
La valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla commissione attraverso l'espressione di giudizi e l'attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione insindacabile salvo che essa sia affetta da manifesta illogicità. Il sindacato del giudice nel valutare la legittimità di valutazioni frutto di discrezionalità tecnica, è pieno, penetrante, effettivo, ma non sostitutivo; dinanzi a una valutazione tecnica complessa il giudice ha pieno accesso al fatto e può ripercorrere il ragionamento seguito dall'amministrazione al fine di verificare in modo puntuale, anche in riferimento alla regola tecnica adottata, la ragionevolezza, la logicità, la coerenza dell'iter logico seguito dall'autorità, senza però potervi sostituire un sistema valutativo differente da lui stesso individuato. (2).
In motivazione la sezione ha precisato che lo schema del ragionamento che il giudice è chiamato a svolgere sulle valutazioni tecniche può essere così descritto: 1) il giudice può limitarsi al controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito nell'attività amministrativa se ciò appare sufficiente per valutare la legittimità del provvedimento impugnato e non emergano spie tali da giustificare una ripetizione, secondo la tecnica del sindacato intrinseco, delle indagini specialistiche; 2) il sindacato può anche consistere, ove ciò sia necessario ai fini della verifica della legittimità della statuizione gravata, nella verifica dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto al criterio tecnico e al procedimento applicativo; 3) devono ritenersi superati ostacoli di ordine processuale capaci di limitare in modo significativo, in astratto, la latitudine della verifica giudiziaria sulla correttezza delle operazioni e delle procedure in cui si concreta il giudizio tecnico ma questo non toglie che, anche in relazione ad una non eludibile esigenza di separazione della funzione amministrativa rispetto a quella giurisdizionale, il giudice non possa sovrapporre la sua idea tecnica al giudizio non contaminato da profili di erroneità e di illogicità formulato dall'organo amministrativo al quale la legge attribuisce la penetrazione del sapere specialistico ai fini della tutela dell'interesse pubblico nell'apprezzamento del caso concreto; 4) se è assodato che il giudice ha pieno accesso al fatto, l'accesso al fatto non può consentire la sostituzione del giudice alla pubblica amministrazione nelle valutazioni ad essa riservate; 5) scontata l'opinabilità della valutazione, il giudice non può sostituirsi all'amministrazione, essendogli consentita la sola verifica di ragionevolezza, coerenza e attendibilità delle scelte compiute dalla stessa; se è stata riscontrata una corretta applicazione della regola tecnica al caso di specie, il giudice deve fermarsi, quando il risultato a cui è giunta l'amministrazione è uno di quelli resi possibili dall'opinabilità della scienza, anche se esso non è quello che l'organo giudicante avrebbe privilegiato; 6) un conto, quindi, è l'accertamento del fatto storico (che precede ogni valutazione) e un conto è la contestualizzazione del concetto giuridico indeterminato richiamato dalla norma; quest'ultimo è fuori dall'accertamento del fatto e rientra nel suo apprezzamento, questo sì, sottratto alla completa sostituibilità della valutazione del giudice a quella dell'amministrazione; Sulla base di tali principi la sezione ha riformato la sentenza di prime cure sulla base del rilievo che il T.a.r. avesse operato un sindacato di tipo sostitutivo sulle valutazioni affidate alla stazione appaltante, provvedendo addirittura a decurtare i punteggi assegnati dalla Commissione mediante una lettura parziale e travisata dei criteri del bando.
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Bando, disciplinare, lettera di invito – Interpretazione – Criteri
Nell'interpretazione della lex specialis di gara, devono trovare applicazione le norme in materia di contratti e dunque anzitutto i criteri letterale e sistematico previsti dagli artt. 1362 e 1363 c.c..; ciò significa che, ai fini dell'interpretazione della lex specialis, devono essere applicate anche le regole di cui all’art. 1363 c.c., niente affatto recessive rispetto a quelle dell'interpretazione letterale di cui al precedente articolo, con la conseguenza che le clausole previste si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo ad esse il senso che risulta dal complesso dell'atto. Pertanto, è necessario procedere al coordinamento delle varie clausole, prescritto dall'art. 1363 c.c., anche quando il senso letterale di una di esse non sia equivoco, posto che tale espressione, con il fondamentale criterio ermeneutico ad esso ispirato, va riferita all'intera formulazione della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte e in ogni parola che la compone, senza limitazione alla singola clausola. (3).
In motivazione la sezione, richiamando Cass. civ., sez. III, 11 gennaio 2006, n. 261, ha precisato che il dato testuale, pur assumendo un rilievo fondamentale, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione del contenuto dell'accordo, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, il quale non può arrestarsi alla ricognizione del tenore letterale delle parole, ma deve estendersi alla considerazione di tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, dal momento che un’espressione prima facie chiara può non apparire più tale, se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti.
(1) Conformi: Cass. civ., sez. lav., 12 dicembre 2025, n. 32506; sez. III, 30 agosto 2024, n. 23437; sez. V, ord. 15 aprile 2024, n. 10052.
(2) Conformi: Ex multis Cons. Stato, sez. III, 2 novembre 2023 n. 9398; sez. V, 24 agosto 2023, n. 7931; 5 agosto 2022, n. 6939; 28 marzo 2022, n. 2269.
(3) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 2 luglio 2024, n. 5871, con richiamo a Cass. civ., sez. III, 9 novembre 2020, n. 25090.
Veröffentlichungsjahr:
2026
Sachbereich:
GIUSTIZIA amministrativa
CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, OFFERTA tecnica
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten