Ammissibilità del ricorso ed eccezioni di rito, con particolare riguardo allo ius postulandi nel giudizio in materia di accesso
Ammissibilità del ricorso ed eccezioni di rito, con particolare riguardo allo ius postulandi nel giudizio in materia di accesso
Ammissibilità del ricorso ed eccezioni di rito, con particolare riguardo allo ius postulandi nel giudizio in materia di accesso
Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Eccezioni di rito – Esame prioritario
L’esame delle questioni preliminari di rito deve precedere la valutazione del merito della domanda; inoltre, l’ordine di esame delle questioni pregiudiziali di rito non rientra nella disponibilità delle parti; la norma positiva enucleabile dal combinato disposto degli articolo 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c., impone infatti di risolvere le questioni processuali e di merito secondo l’ordine logico loro proprio, assumendo come prioritaria la definizione di quelle di rito rispetto a quelle di merito, e fra le prime la priorità dell’accertamento della ricorrenza dei presupposti processuali (nell’ordine, giurisdizione, competenza, capacità delle parti, ius postulandi, ricevibilità, contraddittorio, estinzione), rispetto alle condizioni dell’azione. (1).
Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Patrocinio obbligatorio – Inammissibilità
Fatta eccezione per i soli giudizi di cui all’art. 23 c.p.a., tra cui il giudizio in materia di accesso agli atti, ove è consentita la difesa in proprio, è inammissibile il ricorso proposto da soggetto che si dichiari avvocato ma che non dimostri la titolarità dello ius postulandi, trattandosi di difetto rilevabile d’ufficio e ostativo a una pronuncia sul merito ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. (2).
Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Ricorso – Notificazione – Inesistenza – Inammissibilità
La notificazione inesistente nei confronti di una delle controparti necessarie del giudizio amministrativo, diversamente dalla notifica nulla, comporta – quale unica conseguenza – l’inammissibilità del ricorso, senza possibilità alcuna di sanatoria, anche nel caso in cui la parte destinataria di una siffatta attività di trasmissione di atti giudiziari si sia comunque costituita in giudizio. (3).
(1) Conformi: Cons. Stato, Ad. plen., n. 5/2015 e n. 10/2011.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. V, n. 4146/2015.
(3) Conformi: C.g.a., n. 949 del 2022; Cons. Stato, sez. II, n. 492 del 2022.
Veröffentlichungsjahr:
2026
Sachbereich:
GIUSTIZIA amministrativa, PROCESSO amministrativo
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten