Sul decorso del temine per l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione e sull'irrilevanza dell'impegno di spesa
Sul decorso del temine per l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione e sull'irrilevanza dell'impegno di spesa
Sul decorso del temine per l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione e sull'irrilevanza dell'impegno di spesa
Contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione – Aggiudicazione – Annullamento – Termine – Decorso
È illegittimo l'atto della stazione appaltante di annullamento, ex art. 21-nonies, legge 7 agosto 1990, n. 241, del provvedimento di aggiudicazione, qualora intervenuto dopo il decorso del termine di dodici mesi ratione temporis vigente. Detto termine decorre dalla data di adozione del provvedimento aggiudicazione, oggetto di autotutela, e non dall'assunzione del provvedimento di spesa, cha ai sensi dell'art. 183 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto primo atto del procedimento di spesa, non può costituire un requisito di efficacia del provvedimento amministrativo di aggiudicazione, appartenendo geneticamente alla successiva fase di approvazione del contratto. (1).
Contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione – Aggiudicazione – Contratto – Distinzione
L'aggiudicazione non equivale al perfezionamento del vincolo contrattuale, ex art. 17, comma 6, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e solo con il contratto si determina "un'obbligazione giuridicamente perfezionata", in relazione alla quale "è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza", ex art. 183, comma 1, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Inoltre, ai sensi dell’art. 34, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai fini della valida assunzione dell'impegno di spesa, costituisce necessario presupposto anche la successiva approvazione del contratto, laddove prevista. (2).
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Conformi: Corte dei conti del Molise, sez. contr., 17 dicembre 2024, n. 163, secondo la quale dall'esame della norma che delinea il procedimento di spesa in generale, ovvero l'art. 183 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come integrata dal punto 5.1 dell'All. 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, si evince l'assunto per cui solo a seguito del perfezionamento dell'obbligazione giuridica sorge l'obbligo di procedere alla registrazione dell'impegno di spesa e a mente dell'art. 34, l. 31 dicembre 2009, n. 196, per la valida assunzione dell'impegno di spesa rappresenta necessario presupposto anche la successiva approvazione del contratto, ove prevista. In assenza d'impegno, la procedura di esecuzione dell'obbligazione non può essere completata, determinandosi l'impossibilità per l'amministrazione di adempiere; Corte dei conti, sez. centr. controllo, delibera n. SCCLEG/15/2012/PREV.
Veröffentlichungsjahr:
2026
Sachbereich:
CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, AGGIUDICAZIONE
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten