Decadenza dall’azione avverso il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione e riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento

Decadenza dall’azione avverso il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione e riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento


Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Questione rilevata d'ufficio – Contraddittorio – Concessione del termine – Eventualità.

 

Ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la concessione del termine per il deposito di memorie è necessaria ove il rilievo officioso venga delibato, per la prima volta, in camera di consiglio, successivamente al passaggio in decisione della controversia, costituendo, invece, un’eventualità del tutto eccezionale e, soprattutto, discrezionalmente rimessa alla decisione del collegio, quando la questione in relazione alla quale viene sollecitato il contraddittorio sia rilevata in sede di discussione, limitandosi la norma a statuire che la quaestio iuris venga, in questo caso, soltanto indicata in udienza dandone atto a verbale. (1).



 

Giustizia amministrativa – Azione avverso il silenzio – Decadenza – Riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento – Diffida – Presupposti.

 

L’art. 31, comma 2, c.p.a., che, dopo aver previsto, al primo capoverso, il termine decadenziale di un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento per proporre l’azione avverso il silenzio, al secondo capoverso fa salva la riproposizione dell’istanza di avvio del procedimento, e si riferisce, pertanto, in modo chiaro, a una “nuova istanza”, con conseguente apertura di un procedimento del tutto nuovo, che non può consistere semplicemente (o essere sostituita) da un invito o diffida a provvedere sulla originaria richiesta e, dunque, a definire l’originario procedimento. (2).



 

Giustizia amministrativa – Azione avverso il silenzio – Decadenza – Riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento – Diffida – Presuppos

 

La diffida a provvedere può essere equiparata ad una nuova istanza, purché, tuttavia, ne ricorrano i presupposti. È, quindi, necessario che l'atto, formalmente qualificato come diffida, contenga una richiesta di riapertura del procedimento amministrativo e non sia un mero sollecito a concludere quello pendente, giacché, diversamente opinando, si priverebbe di rilevanza il termine previsto dall'art. 31, comma 2, cod. proc. amm. e si consentirebbe all'interessato di procrastinare a suo piacimento la decadenza processuale ivi stabilita. (3).


In motivazione, sottolinea il T.a.r. che una diversa lettura dell’art. 31, comma 2, c.p.a. si risolverebbe, se non in una vera e propria interpretatio abrogans della disposizione quanto al termine per agire in giudizio (termine peraltro già significativamente ampio per reagire avverso il contegno inerte dell’Amministrazione), nella privazione di ogni rilievo giuridico del termine medesimo, consentendosi all'interessato una fin troppo agevole elusione dello stesso mercé la posticipazione ad libitum - semplicemente attraverso la presentazione di diffide - della scadenza del termine per agire contra silentium, in contrasto con la ratio della disposizione medesima, che è quella di fissare un termine ultimo per proporre ricorso in applicazione di esigenze di certezza del diritto e della situazioni giuridiche


(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 16 marzo 2020, n. 1878

(2) Conformi: T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 5 settembre 2024, n. 2983

(3) Conformi: T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 1 agosto 2025, n. 251; Cons. Stato, sez. IV, 21 febbraio 2025, n. 1469; sez. IV, 13 novembre 2024, n. 9123; sez. III, 19 aprile 2024, n. 3539; T.a.r. per il Molise, sez. I, 22 dicembre 2021, n. 456; T.a.r. per la Calabria, sez. I, 27 ottobre 2021, n. 1892; T.a.r. per il Lazio, Latina, sez. I, 1 agosto 2016, n. 522.


Veröffentlichungsjahr:

2026

Sachbereich:

GIUSTIZIA amministrativa, AZIONE avverso il silenzio

GIUSTIZIA amministrativa, PROCESSO amministrativo

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten