Su alcune questioni sostanziali e processuali in relazione al giudizio sull’accesso ai documenti
Su alcune questioni sostanziali e processuali in relazione al giudizio sull’accesso ai documenti
Giustizia amministrativa – Appello – Accesso ai documenti – Forma della decisione – Sentenza
L’appello avverso l’ordinanza resa in primo grado sull’istanza di accesso proposta in via incidentale ex art. 116, comma 2 c.p.a. deve essere deciso con sentenza, in quanto definisce un autonomo giudizio d’impugnazione che, diversamente da quello di primo grado, ha ad oggetto la sola situazione giuridica soggettiva inerente all’ostensione dei documenti richiesti dalla parte. (1).
In motivazione la sezione ha argomentato il principio di cui in massima in quanto: a) l’ordinanza emessa in primo grado ex art. 116, comma 2 c.p.a. ha natura decisoria; b) la pronuncia del Consiglio di Stato “definisce” il giudizio, pertanto deve assumere la forma della sentenza, secondo la regola generale stabilita dall’art. 33, comma 1, lettera a), c.p.a.; c) quando il T.a.r. opta per una decisione congiunta mediante sentenza del ricorso principale e dell’istanza incidentale di accesso, la pronuncia che il Consiglio di Stato eventualmente rende in sede di appello, con riferimento a entrambe le posizioni giuridiche soggettive “connesse”, riveste senza dubbio la forma della sentenza; d) l’art. 116, comma 5 c.p.a., ove dispone che le norme sul rito sull’accesso «si applicano anche ai giudizi di impugnazione», deve essere logicamente intesa come condizionata a una valutazione di compatibilità delle singole norme con il giudizio di appello; e) tale compatibilità è da escludersi in relazione all’art. 116, comma 2 c.p.a., poiché in appello non si può verificare alcuna scissione tra giudizio di accesso incidentale e giudizio principale; non essendovi quindi un provvedimento “anticipato” e “separato” rispetto alla sentenza relativa a un ricorso “principale”, bensì un’unica pronuncia che definisce l’intero giudizio d’impugnazione, non vi sarebbe ragione di adottare un’ordinanza, in quanto questa non sarebbe poi seguita da alcuna sentenza.
Giustizia amministrativa – Rito in materia di accesso – Motivi – Onere di specificità – Atto plurimotivato – Conseguenze
Il giudizio in materia d’accesso, pur rivolto all’accertamento della sussistenza o meno del diritto dell’istante a ottenere i documenti, impone il rispetto dell’onere di “specificità dei motivi” posto dall’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a., per cui quando l’amministrazione abbia addotto più ragioni a giustificazione del diniego di accesso, l’istante, per ottenere dal giudice l’ordine di esibizione dei documenti ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a., deve contestarle tutte, a pena di inammissibilità, perché è solo per mezzo di questa analitica confutazione che può dimostrare la sussistenza del diritto di accesso. (2).
In motivazione, la sezione ha rilevato la natura plurimotivata di un diniego di accesso fondato, da un lato, sull’affermazione di inesistenza di alcuni documenti richiesti, dall’altro sulla non ostensibilità di alcuni documenti, ai sensi dell’art. 24 della l. n. 241 del 1990 e degli artt. 1048 e 1050 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.
Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Militare – Alloggi – Informazioni non contenute in un documento – Esclusione
È legittimo il diniego di accesso a informazioni che non siano già contenute in un documento esistente, quali le informazioni relative agli alloggi di servizio dell’Arma dei carabinieri, disponibili ad un dato momento e con i relativi eventuali occupanti, che dovrebbero essere estratte dal sistema informatizzato contenente tutti i dati di natura logistica ed elaborate da parte dell’amministrazione. (3).
In motivazione, la sezione ha evidenziato che nella disciplina regolamentare di riferimento (artt. 362-386 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90) non è prevista la redazione di elenchi dove registrare le informazioni che vorrebbe conoscere l’appellante, diversamente da quanto avviene, per esempio, con i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, in quanto questi sono comunque contenuti in dichiarazioni, comunicazioni e altri atti presentati o acquisiti dagli uffici dell’amministrazione.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 18 febbraio 2026, n. 1316; sez. V, 17 luglio 2025, n. 6280; 10 luglio 2025, n. 6014. Sull’ammissibilità dell’appello avverso l’ordinanza ex art. 116, comma 2 c.p.a. Cons. Stato, Ad. plen., 24 gennaio 2023, n. 4 (in Foro it., 2023, III, 68, nonché oggetto della News UM n. 20 del 7 febbraio 2023).
Difformi: Cons. Stato, sez. IV, ord. 6 dicembre 2024, n. 9820; sez. III, ord. 19 settembre 2024, n. 7650; sez. V, ord. 27 febbraio 2024, n. 1914
(2) Conformi: Sulla prima parte della massima Cons. Stato, Ad. plen., 2 aprile 2020, n. 10 (in Foro it., 2020, III, 379, nonché oggetto della News US n. 45 del 14 aprile 2020); sulla seconda parte della massima, Cons. Stato, sez. III, 13 settembre 2024, n. 7549.
(3) Conformi: Con riferimento alla prima parte della massima Cons. Stato, sez. V, 29 gennaio 2026, n. 779.
Veröffentlichungsjahr:
2026
Sachbereich:
ATTO amministrativo, ACCESSO ai documenti
ATTO amministrativo
GIUSTIZIA amministrativa, APPELLO
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten