Sul regime di invalidità della notifica a un indirizzo di posta elettronica certificata non iscritto nel pertinente pubblico registro

Sul regime di invalidità della notifica a un indirizzo di posta elettronica certificata non iscritto nel pertinente pubblico registro


Giustizia amministrativa – Notificazione – Notifica eseguita su indirizzo pec non presente nei pubblici registri – Nullità

 

La notifica a un indirizzo di posta elettronica certificata non iscritto nel pertinente pubblico registro è da qualificarsi nulla, potendo invece essere inesistente soltanto qualora l’indirizzo pec non sia in alcun modo riconducibile al destinatario dell’atto. (1).


In motivazione, la sezione ha precisato che la spedizione ad un indirizzo di posta elettronica certificata e la susseguente consegna nella relativa casella del destinatario non presentano alcuna differenza, dal punto di vista prettamente fenomenico, a seconda che l’indirizzo sia o meno iscritto in un elenco pubblico. La verifica dell’iscrizione dell’indirizzo in un elenco pubblico avviene in un momento (se non cronologicamente, almeno logicamente) successivo e non attiene all’identificazione dell’attività compiuta, bensì alla sua conformità a una previsione di legge, il cui mancato rispetto implica che l’effetto giuridico della conoscenza legale non può prodursi, ma non anche che l’attività compiuta fuoriesca radicalmente dalla fattispecie astratta contemplata dalla legge tanto da discenderne l’inesistenza della notificazione così eseguita.


(1) Conformi: T.a.r. per l’Umbria, sez. I, 26 luglio 2025, n. 627.
Difformi: Cass. civ., sez. un., sentenza 20 luglio 2016, n. 14916; Cons. Stato., sez. VI, 3 agosto 2020, n. 4899; T.a.r. per la Calabria, Reggio Calabria, 17 febbraio 2023, n. 181.


Veröffentlichungsjahr:

2026

Sachbereich:

GIUSTIZIA amministrativa

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten