Sanzione disciplinare per militari e libertà di espressione delle opinioni
Sanzione disciplinare per militari e libertà di espressione delle opinioni
Militare – Sanzioni di stato – Perdita del grado – Violazione obblighi di continenza e contegno – Lesione prestigio delle forze armate – Legittimità
È legittima la sanzione della perdita del grado per motivi disciplinari inflitta ad un militare (nella fattispecie, in congedo ed esponente di una associazione di categoria), per aver ecceduto dagli obblighi di continenza espressiva, arrecando grave nocumento al prestigio e al decoro dell’amministrazione di appartenenza. Difatti, il militare è tenuto al rispetto dei doveri di contegno ai sensi dell’articolo 732 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, alla salvaguardia del prestigio delle forze armate e all’osservanza delle norme che regolano la civile convivenza. (1).
Militare – Libertà di espressione – Limiti
Anche un comportamento in teoria riconducibile alla libertà garantita dall’articolo 21 della Costituzione potrebbe essere rilevante dal punto di vista della disciplina militare, poiché le forze armate sono regolate da un complesso di norme e principi che gli appartenenti si obbligano ad osservare e che possono legittimamente limitare alcuni aspetti della libertà di espressione. (2).
Militare – Associazione sindacale – Assenso del Ministero della difesa – Mancanza – Conseguenze
Un'associazione fra carabinieri non può essere qualificata come una associazione sindacale legittimamente operante nel settore militare, in mancanza dell’atto di assenso del Ministro della difesa ai sensi dell’articolo 1475 d.lgs.15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare). (3).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 3 dicembre 2020, n. 7658; Cons. Stato, sez. II, 17 luglio 2023, n. 6924 secondo cui l’apprezzamento dei fatti rilevanti a fini disciplinari e l’irrogazione delle relative sanzioni sono rimessi alla discrezionalità dell’amministrazione, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di travisamento dei fatti, contraddizione, illogicità, arbitrarietà, ovvero in caso di applicazione di una misura eccessivamente afflittiva in rapporto ai beni giuridici protetti dalla norma e al grado di pericolo o di danno a essi arrecato.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. I, parere 22 gennaio 2024, n. 51; sez. II 13 novembre 2023 n. 9689; 6 giugno 2023, n. 5566.
(3) Conformi: T.a.r. per la Sicilia, sez. III, 9 novembre 2023, n. 3299.
Veröffentlichungsjahr:
2025
Sachbereich:
MILITARE
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten