Sulla legittimità di un procedimento disciplinare basato anche sull’uso delle riprese del sistema di videosorveglianza carcerario

Sulla legittimità di un procedimento disciplinare basato anche sull’uso delle riprese del sistema di videosorveglianza carcerario


Polizia penitenziaria - Procedimento disciplinare – Rapporto disciplinare basato anche sull’uso delle riprese del sistema di videosorveglianza carcerario

Nel caso di evento critico, in ambiente carcerario, quale una lite tra detenuti, l’utilizzo delle riprese del sistema di videosorveglianza è connesso alla valutazione delle condizioni di sicurezza dell’istituto e, pertanto, tali riprese non possono ritenersi utilizzate per la contestazione disciplinare in violazione anche dell’(abrogato) art. 11 d.lgs. n. 196 del 2003, sotto il profilo della mancanza di adeguata informativa e in contrasto con i principi posti a tutela della dignità e riservatezza dei lavoratori (nel caso in esame, al ricorrente, sovrintendente della Polizia penitenziaria, era stata irrogata la sanzione disciplinare della deplorazione per aver consentito, al fine di poter partecipare ad una bicchierata alcolica nel piazzale del carcere, l’allontanamento dal servizio di agenti penitenziari, per l’omesso ingresso dello stesso nelle sezioni di “alta e media sicurezza” dell’istituto, nonostante la lite avvenuta tra detenuti, e per l’omessa designazione di personale per l’effettuazione di un giro di controllo all’interno dello stesso istituto) (1).

Il Consiglio di Stato ha chiarito che il principio dell’inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite nel processo penale (art. 191, c.p.p.) nel quadro delle garanzie del diritto dell’Unione europea e della Cedu, opera nel solo processo penale e non anche nell’ambito del procedimento disciplinare attivato dalla pubblica amministrazione nei confronti del proprio dipendente. Il processo penale è, infatti, deputato all'accertamento delle responsabilità appunto penali che, rispondendo ad un tipico disvalore, pongono a rischio la libertà personale dell'imputato (o dell'indagato). Sotto tale profilo si giustificano le più stringenti limitazioni in ordine all’acquisizione della prova, in deroga al principio fondamentale della ricerca della verità materiale, che invece connatura il procedimento disciplinare, nel quale sono in gioco più interessi generali: quello ad un accertamento dei fatti tale da garantire la pienezza del contraddittorio, quello ad un adeguato grado di partecipazione da parte dell’incolpato, e quello pubblico a che le funzioni di polizia siano affidate e svolte in modo da conservare la loro essenziale credibilità.

(1) Precedenti conformi: non risultano precedenti negli esatti termini. Sulla differenza, sotto il profilo dell’ammissione delle prove e, in particolare, in relazione al principio di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite (art. 191 c.p.p.), tra procedimento disciplinare e procedimento penale, di recente, Cons. Stato, sez. VII, 27 marzo 2024, n. 2905 che richiama Cons. Stato, sez. II, 22 novembre 2021, n. 7824; Cons. Stato, sez. III, 26 maggio 2014, n. 2689; Cons. Stato, sez. IV, 10 febbraio 2020, n. 1015; Cons. Stato, sez. IV, 20 ottobre 2016 n. 4381; Cons. Stato, sez. IV, 31 luglio 2012, n. 4346; Cons. Stato, sez. IV, 10 dicembre 2009, n. 7703. Più in generale, sulla diversità della sanzione disciplinare preordinata all’effettivo adempimento dei doveri connessi alla funzione e inerenti al corretto esercizio dei compiti assegnati, rispetto alla sanzione sostanzialmente penale, si richiama la già citata sentenza del Cons. Stato, sez. VII, 27 marzo 2024, n. 2905, che richiama Cass. sez. un., 12 marzo 2015, n. 4953, secondo la quale la sanzione disciplinare e quella penale hanno finalità, intensità ed ambiti di applicazione diversi, sicché non è coerente con il sistema pervenire ad una loro identificazione. L'azione disciplinare è, invero, promossa indipendentemente dall'azione penale relativa allo stesso fatto, e ben può il procedimento disciplinare proseguire anche dopo il giudicato penale di condanna o di assoluzione attesa la diversità di natura delle sanzioni.

Precedenti difformi: non risultano precedenti difformi.


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

POLIZIA penitenziaria

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri