Criteri di aggiudicazione dei contratti di concessione di servizi e valutazione dell’offerta tecnica.
Criteri di aggiudicazione dei contratti di concessione di servizi e valutazione dell’offerta tecnica.
Criteri di aggiudicazione dei contratti di concessione di servizi e valutazione dell’offerta tecnica.
Concessioni amministrative – Concessioni di beni e servizi – Aggiudicazione – Criteri di aggiudicazione – Obbligo di separata indicazione dei costi della manodopera – Normativa applicabile
Nelle procedure di affidamento dei contratti di concessione di servizi ai sensi dell’articolo 176 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in mancanza di un rinvio normativo ad opera del citato articolo 176 alle disposizioni relative ai criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture, non è direttamente applicabile l’obbligo di separata indicazione dei costi della manodopera di cui all’art. 108, comma 9, del codice dei contratti pubblici, ma rientra nell’ampia discrezionalità della stazione appaltante decidere se applicare o meno tale disposizione. (1).
Il T.a.r. in motivazione ha chiarito che la dichiarazione richiesta dal disciplinare di gara era riproduttiva della previsione e del disciplinare tipo allegato al decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, recante il “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 22”, il quale prevede la dichiarazione “di aver compreso nella determinazione dell’offerta economica tutti gli oneri necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori”.
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Offerta economica – Offerta tecnica – Divieto di commistione – Non sussiste
Il divieto di commistione tra offerta economica e offerta tecnica va apprezzato in concreto e non in astratto, nel contesto di un esercizio proporzionato della discrezionalità tecnica e con riguardo alla concludenza degli elementi economici esposti o desumibili nell’offerta tecnica, i quali devono essere tali da consentire di ricostruire in via anticipata l’offerta economica nella sua interezza o in aspetti economicamente significativi della stessa, idonei a consentire al seggio di gara di apprezzare prima del tempo la consistenza e la convenienza di tale offerta. (2).
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Offerta tecnica – Valutazione – Discrezionalità tecnica – Limiti del sindacato giurisdizionale
La valutazione delle offerte tecniche effettuata dalla commissione di gara attraverso l’attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce espressione della discrezionalità tecnica dell’amministrazione, non sindacabile dal giudice, a fortiori in contesti altamente specialistici con soluzioni che rientrano nel margine di opinabilità della scienza e della tecnica, salvo che la valutazione tecnica sia affetta da manifesta illogicità e irragionevolezza; di conseguenza, il sindacato del giudice deve fermarsi quando il risultato a cui è giunta l’amministrazione sia uno di quelli resi possibili dall’opinabilità della scienza. (3).
(1) Conformi: Tar per la Toscana, sez. I, 16 settembre 2025, n. 1488; Tar per la Sicilia, Catania, sez. III, 24 ottobre 2024, n. 3463; Cons. Stato, sez. V, 27 febbraio 2024, n. 1911.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. VII, 1° luglio 2024, n. 5789; sez. V, 7 settembre 2020, n. 5370.
(3) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 16 giugno 2026, n. 4818; 3 dicembre 2025, n. 9509; 25 novembre 2025, n. 9228.
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, OFFERTA tecnica
CONCESSIONI amministrative, CONCESSIONI di beni e servizi
CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, OFFERTA economica
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri