Inconfigurabilità del silenzio assenso e completezza dell'istanza di rilascio del permesso di costruire per interventi edilizi basati sul piano casa

Inconfigurabilità del silenzio assenso e completezza dell'istanza di rilascio del permesso di costruire per interventi edilizi basati sul piano casa


Edilizia e urbanistica – Permesso di costruire – Piano casa – Silenzio assenso

 

Non è configurabile il silenzio-assenso sulle istanze di rilascio del permesso di costruire per interventi edilizi fondati sulla disciplina del piano casa, ricadendo tali istanze nel paradigma del silenzio-inadempimento. (1).


In motivazione la sezione ha precisato che: i) la disciplina del silenzio-assenso di cui all'art. 20, comma 8, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 si applica unicamente al rilascio dei titoli edilizi ordinari, non alle istanze fondate sul piano casa; ii) la circostanza che il piano casa sia regolato anche da leggi regionali differenziate — che consentono interventi in deroga agli strumenti urbanistici a fini di rilancio del settore edile — comporta che il contenuto del provvedimento (di assenso o di rigetto) non sia predeterminato a monte, escludendo in radice i presupposti per la formazione del silenzio-assenso; iii) quest'ultimo, per assumere carattere di generalità, richiede che la fonte di regolazione, statale o regionale, tipizzi i suoi elementi costitutivi, ciò che non ricorre per le istanze fondate sul piano casa, il cui intervento è per definizione difforme dai parametri urbanistici vigenti e richiede pertanto un permesso di costruire espresso, che verifichi i presupposti della deroga e autorizzi l'edificabilità eccezionale.

 

Edilizia e urbanistica – Permesso di costruire – Piano casa – Completezza – Ricevibilità

 

L'istanza di permesso di costruire presentata ai sensi della disciplina eccezionale sul piano casa deve essere completa, non potendo l'Amministrazione essere gravata dalla presentazione di pratiche abbozzate o documentalmente carenti al solo fine di rientrare nella finestra temporale di riferimento; la completezza, distinta dalla ricevibilità dell'istanza, ricorre soltanto quando la domanda sia suscettibile di accoglimento senza necessità di supplementi istruttori. (2).


In motivazione la sezione ha precisato che: i) la completezza va valutata in relazione al tipo di intervento richiesto e alla possibilità, per l'Amministrazione, di svolgere un'istruttoria completa ed esaustiva, sicché l'istanza priva anche di un solo documento necessario al rilascio del titolo non può dirsi completa; ii) l'istanza è invece ricevibile quando sia comunque suscettibile di essere istruita, ancorché richieda integrazioni progettuali o documentali; iii) è pertanto irrilevante che la legge, statale o regionale, non rechi un elenco dei documenti indispensabili ai fini della ricevibilità, così come è ininfluente che l'Amministrazione possa acquisire i documenti mancanti tramite soccorso istruttorio.


(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 11 dicembre 2025, n. 9795; sez. IV, 25 giugno 2025; sez. IV, 9 aprile 2025 n. 3002.

(2) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 11 dicembre 2025, nn. 9795 e 9796.


Anno di pubblicazione:

2026

Materia:

EDILIZIA e urbanistica, PERMESSO di costruire

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri