"Il diniego di porto d'armi al candidato alle Forze di polizia preclude il riconoscimento del requisito della condotta incensurabile

"Il diniego di porto d'armi al candidato alle Forze di polizia preclude il riconoscimento del requisito della condotta incensurabile


Guardia di finanza – Reclutamento – Esclusione – Carenza requisito condotta incensurabile – Diniego di porto d’armi – Mancata dissociazione da ambiente familiare compromesso – Legittimità

 

È legittimo il provvedimento di esclusione di un candidato da un concorso per il reclutamento nella Guardia di finanza per carenza del requisito della condotta incensurabile, allorché l'amministrazione fondi il giudizio prognostico negativo su elementi concreti e recenti riferibili al nucleo familiare del candidato – quali precedenti di polizia e frequentazioni con ambienti di criminalità organizzata di un genitore convivente sino alla maggiore età, corroborati da un provvedimento di diniego di porto d'armi non impugnato e divenuto definitivo – in assenza di un consolidato e comprovato percorso di allontanamento e dissociazione dal contesto familiare compromesso, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera assenza di condotte personalmente censurabili in capo al candidato.  (1).




(1) Conformi: Cons. Stato, sez. III, n. 6840 del 2025; sez. II, n. 588 del 2025, sez. II, 28 novembre 2023, n. 10175; sez. III, 15 dicembre 2022, n. 10987; sez. II, 21 giugno 2022, n. 5118; sez. II, 19 aprile 2022, n. 2898.


Anno di pubblicazione:

2026

Materia:

GUARDIA di finanza

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri