ANAC e nuovo regolamento sulla gestione del casellario delle imprese, tra irricevibilità e irregolarità della segnalazione
ANAC e nuovo regolamento sulla gestione del casellario delle imprese, tra irricevibilità e irregolarità della segnalazione
ANAC e nuovo regolamento sulla gestione del casellario delle imprese, tra irricevibilità e irregolarità della segnalazione
Autorità amministrative indipendenti – Autorità nazionale anticorruzione – Nuovo regolamento sulla gestione del casellario delle imprese – Mancata comunicazione della segnalazione da parte della stazione appaltante – Mera irregolarità
Nel procedimento per l’annotazione sul casellario informatico delle imprese di cui all’art. 222, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, disciplinato dal regolamento sulla gestione del casellario delle imprese, come modificato dalla delibera ANAC n. 225 del 14 maggio 2025, la mancata comunicazione della segnalazione da parte della stazione appaltante all’operatore economico segnalato non costituisce violazione dell’art. 9, comma 2, del citato regolamento (ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli altri soggetti di cui al comma precedente assicurano la preventiva instaurazione di tempestivo e formale contraddittorio con gli operatori economici a norma di legge, a pena di irricevibilità della segnalazione”), ma integra una mera irregolarità. (1).
Autorità amministrative indipendenti – Autorità nazionale anticorruzione – Nuovo regolamento sulla gestione del casellario delle imprese – Mancata comunicazione della segnalazione da parte della stazione appaltante – Difetto del preventivo contraddittorio – Irricevibilità della segnalazione e possibilità di archiviazione in forma semplificata
Ai sensi dell’art. 9 del regolamento sul casellario delle imprese, come modificato dalla delibera ANAC n. 225 del 14 maggio 2025, la segnalazione è irricevibile e può essere archiviata in forma semplificata se riguarda una notizia che presuppone un procedimento nel quale la legge impone il previo contraddittorio e questo non risulta instaurato. Tra tali ipotesi rientra quella della segnalazione della risoluzione in danno di un operatore economico, adottata ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (oggi art. 122 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), norma che, sotto il profilo procedurale, reca uno schema procedimentale tipico e scansionato in fasi, stabilendo che, prima della risoluzione, il direttore dei lavori formuli la contestazione degli addebiti, assegnando all’operatore economico un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. (2).
Autorità amministrative indipendenti – Autorità nazionale anticorruzione – Nuovo regolamento sulla gestione del casellario delle imprese – Difetto del preventivo contraddittorio e di motivazione – Illegittimità dell’annotazione per carenza di motivazione – Rilevanza – Fattispecie
Qualora, una volta avviato il procedimento per l’annotazione della risoluzione contrattuale senza archiviazione semplificata, l’impresa contesti la mancata instaurazione del contraddittorio nelle proprie memorie istruttorie, l’ANAC sarà tenuta a motivare, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la ragione per cui ritenga di non tener conto di tale osservazione, dando conto nel provvedimento del motivo per cui, invece, abbia reputato che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato "a norma di legge". (3).
Nella sentenza in rassegna, il T.a.r. per il Lazio ha esaminato, per la prima volta dalla sua introduzione, la disciplina contenuta nell’art. 9, comma 2, del nuovo regolamento ANAC sulla gestione del casellario informatico delle Imprese (approvato con la delibera ANAC n. 272 del 20 giugno 2023, come modificato con delibera n. 225 del 14 maggio 2025), che ha introdotto nel procedimento di annotazione, una nuova ipotesi di archiviazione in forma semplificata per irricevibilità della segnalazione della stazione appaltante, nel caso in cui quest’ultima non abbia garantito all’operatore economico “la preventiva instaurazione di tempestivo e formale contraddittorio con gli operatori economici a norma di legge”. In particolare, il T.a.r. ha ritenuto illegittima per carenza di motivazione l’annotazione sul casellario informatico delle imprese, quale notizia utile, di un provvedimento di risoluzione contrattuale, ai sensi dell’art. 108, d.lgs. n. 50/2016, non avendo l'ANAC motivato sul fatto di aver ritenuto "in concreto" assicurato il contraddittorio tra la stazione appaltante e l'operatore economico nel corso del procedimento risolutorio, a fronte delle specifiche osservazioni articolate dall'operatore economico nel corso dell'istruttoria dinanzi a sé.
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
(3) Non risultano precedenti negli esatti termini
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
AUTORITÀ amministrative indipendenti, AUTORITÀ nazionale anticorruzione
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri