Procedure di affidamento gestite tramite piattaforme telematiche, file di log di sistema ed errori di compilazione da parte dell'utente

Procedure di affidamento gestite tramite piattaforme telematiche, file di log di sistema ed errori di compilazione da parte dell'utente


Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Gara telematica – Mancato recepimento dell'offerta – File di log di sistema – Valore probatorio

 

Nelle procedure di affidamento gestite tramite piattaforme telematiche, le registrazioni cronologiche e sequenziali dei file di log di sistema costituiscono prova informatica autentica e assumono un valore probatorio pienamente equiparabile a quello di un atto pubblico informatico ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (c.d." CAD"). Qualora dai suddetti log emerga che il mancato recepimento dell'offerta o la visualizzazione di messaggi bloccanti siano dipesi esclusivamente da errori materiali o incongruenze nella configurazione dei campi (nella specie, identificativi dei compilatori del raggruppamento) commessi dall'operatore economico lato utente, deve escludersi la sussistenza di un'anomalia sistemica o di un malfunzionamento della piattaforma. (1).
 

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Gara telematica – Errori di compilazione dell'utente – Invalidazione automatica della documentazione – Soccorso istruttorio e rimessione in termini – Divieto

 

Nelle procedure di affidamento gestite tramite piattaforme telematiche, l'attivazione da parte del concorrente di funzionalità operative che comportano, secondo le regole tecniche descritte nei manuali d'uso pubblici del sistema informatico, l'annullamento automatico della documentazione e delle offerte già compilate (nella specie, la riconferma della forma di partecipazione "multipla" in limine temporis), costituisce una scelta procedurale errata le cui conseguenze dannose ricadono interamente sull'operatore in applicazione del principio di autoresponsabilità. In assenza del presupposto del "comprovato malfunzionamento", non trovano quindi applicazione né l'istituto della rimessione in termini, né il soccorso istruttorio ex art. 101 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, atteso che quest'ultimo non può tradursi in una sanatoria postuma della mancata presentazione dell'offerta entro il termine perentorio di gara. (2).




(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Conformi: in parte: Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2025, n. 6281; 8 novembre 2024, n. 8947, secondo cui l'effettuazione di un tentativo di invio telematico della domanda a ridosso della scadenza del termine di presentazione delle offerte non appare in alcun modo rispondente ai doveri di diligenza gravanti su ogni impresa partecipante alla gara, essendo di intuitiva evidenza che la compilazione in limine temporis della domanda espone il soggetto partecipante al rischio di non poter gestire eventuali problematiche legate alla gestione del software.


Anno di pubblicazione:

2026

Materia:

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, GARA

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri