Autorizzazione all'esercizio speciale di rivendica di tabacchi: rilevano i criteri elastici della distanza fra i prestatori e della densità della popolazione

Autorizzazione all'esercizio speciale di rivendica di tabacchi: rilevano i criteri elastici della distanza fra i prestatori e della densità della popolazione


Rivendita di tabacchi – Autorizzazione – Esercizio speciale – Valutazione discrezionale – Criteri della distanza e della densità della popolazione– Applicazione elastica.

 

L’Amministrazione, ai fini dell’autorizzazione all’esercizio speciale di rivendita dei tabacchi, deve compiere una valutazione discrezionale che, da un lato, assuma i criteri della distanza e della densità della popolazione come elastici e non rigidi (insuscettibili di disapplicazione in quanto attuativi della l. 3 maggio 2019, n. 37, c.d. legge europea 2008), dall’altro, sia informata alla soddisfazione della necessità di pubblico servizio postulata dalla norma, in un bilanciamento informato a criteri di razionalità e di congruità rispetto alla vicenda concreta. (1).


In motivazione, la Sezione ha chiarito che tale soluzione risulta coerente con quanto affermato dalla Corte di giustizia UE (sentenza, sez. I, 17 ottobre 2024 in C-16/23) che, nel sussumere la fattispecie entro la c.d. direttiva servizi (escludendo che si applichino le norme del TFUE sulla libertà di stabilimento), ha statuito che “L’articolo 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che subordina il rilascio di un’autorizzazione di punti vendita di prodotti del tabacco al rispetto di requisiti relativi alla distanza geografica minima tra i prestatori e alla demografia, senza che l’autorità pubblica competente possa prendere in considerazione, in luogo di tali requisiti, aumenti periodici del numero di consumatori, purché i suddetti requisiti: (…) siano oggettivamente giustificati da un motivo imperativo di interesse generale, quale la protezione della sanità pubblica contro i rischi derivanti dai tabacchi lavorati; (…) applicati, se del caso, con il criterio relativo all’interesse del servizio, rispettino il principio di proporzionalità e soddisfino i requisiti di chiarezza, univocità, oggettività, pubblicità, trasparenza e accessibilità”.


(1) Conformi: Sul carattere discrezionale della valutazione dell’Amministrazione ai fini dell’autorizzazione all’esercizio speciale di rivendita dei tabacchi cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 4535/19.
Difformi: T.a.r. per il Friuli Venezia-Giulia, sez. I, n. 212/2015.


Anno di pubblicazione:

2026

Materia:

MONOPOLIO (generi di), RIVENDITA di tabacchi

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri